Council Regulation (EC) No 934/95 of 10 April 1995 establishing tariff ceilings and a Community statistical surveillance in the framework of reference quantities for a certain number of products originating in Cyprus, Egypt, Jordan, Israel, Tunisia, Syria, Malta, Morocco and the Occupied Territories

Published date28 April 1995
Subject MatterCCT: derogations
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 96, 28 April 1995
EUR-Lex - 31995R0934 - IT 31995R0934

Regolamento (CE) n. 934/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, che stabilisce massimali tariffari e una sorveglianza statistica comunitaria nel quadro di quantità di riferimento, per taluni prodotti originari di Cipro, d'Egitto, della Giordania, di Israele, della Tunisia, della Siria, di Malta, del Marocco e dei territori occupati

Gazzetta ufficiale n. L 096 del 28/04/1995 pag. 0006 - 0016


REGOLAMENTO (CE) N. 934/95 DEL CONSIGLIO del 10 aprile 1995 che stabilisce massimali tariffari e una sorveglianza statistica comunitaria nel quadro di quantità di riferimento, per taluni prodotti originari di Cipro, d'Egitto, della Giordania, di Israele, della Tunisia, della Siria, di Malta, del Marocco e dei territori occupati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commisisone,

considerando che l'articolo 2 dell'allegato I dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e Malta (1), completato dal protocollo aggiuntivo (2), dal protocollo complementare (3) e dal protocollo che proroga la prima tappa di detto accordo (4), fissa contingenti tariffari a dazio nullo per taluni prodotti compresi nei capitoli 52-63 della nomenclatura combinata originari di questo paese;

considerando che i protocolli aggiuntivi agli accordi tra la Comunità europea, da un lato, e Cipro (5), l'Egitto (6), la Giordania (7), Israele (8), la Tunisia (9), la Siria (10), Malta e il Marocco (11), dall'altro, prevedono, per taluni prodotti agricoli originari di detti paesi, la graduale riduzione dei dazi doganali applicabili nel quadro di quantitativi di riferimento e una sorveglianza statistica comunitaria secondo calendari prestabiliti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1134/91 del Consiglio, del 29 aprile 1991, relativo al regime tariffario applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari dei territori occupati (12), stabilisce per i prodotti elencati nell'allegato II dello stesso e originari di questi territori, che i dazi doganali sono aboliti il 1° gennaio 1993 secondo calendari prestabiliti e che per taluni di questi prodotti siano fissati dei quantitativi di riferimento;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1764/92 del Conisglio, del 29 giugno 1992, che modifica il regime applicabile all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, di Israele, della Giordania, di Malta, del Marocco, della Siria e della Tunisia (13), la Comunità ha autonomamente aumentato in quote eguali del 3 o del 5 % all'anno, a partire dal 1° gennaio 1992, il volume dei suddetti quantitativi di riferimento;

considerando che gli accordi sopraindicati e il regolamento (CEE) n. 1134/91 si riferiscono ad un periodo indeterminato; che, per quanto riguarda gli aumenti annui dei massimali tariffari e dei quantitativi di riferimento, i suddetti accordi e il regolamento (CEE) n. 1764/92 fissano i tassi di questi aumenti; che è pertanto opportuno che anche il regolamento recante apertura e modalità di gestione delle misure tariffarie in questione abbia una durata di validità illimitata; che, ai fini di un'applicazione razionale di...

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