Council Regulation (EC) No 179/2002 of 28 January 2002 amending Regulation (EC) No 2792/1999 laying down the detailed rules and arrangements regarding Community structural assistance in the fisheries sector

Published date01 February 2002
Subject MatterCoordination of structural instruments,economic, social and territorial cohesion,Fisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 31, 01 February 2002
EUR-Lex - 32002R0179 - IT

Regolamento (CE) n. 179/2002 del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca

Gazzetta ufficiale n. L 031 del 01/02/2002 pag. 0025 - 0026


Regolamento (CE) n. 179/2002 del Consiglio

del 28 gennaio 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2792/1999(4) contiene segnatamente disposizioni connesse con l'attuazione dei programmi di orientamento pluriennali per le flotte da pesca.

(2) La decisione 2001/70/CE modifica la decisione 97/413/CE relativa agli obiettivi e alle modalità della ristrutturazione del settore della pesca comunitario, nel periodo dal 1o gennaio 1997 al 31 dicembre 2001 per il raggiungimento di un equilibrio durevole tra le risorse e il loro sfruttamento(5). In particolare, essa proroga il periodo di validità di quest'ultima fino al 31 dicembre 2002.

(3) Per rafforzare l'azione internazionale di prevenzione ed eliminazione della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, gli aiuti pubblici non dovrebbero essere concessi per il trasferimento permanente di navi da pesca verso taluni paesi terzi che sono stati identificati dai pertinenti organismi regionali della pesca come paesi che autorizzano pratiche di pesca che compromettono l'efficacia delle misure internazionali di conservazione.

(4) È opportuno rafforzare la condizione di ritiro associata all'introduzione di nuove capacità nei segmenti in cui gli obiettivi annuali non sono ancora stati raggiunti.

(5) Alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 2792/1999 dovrebbero pertanto essere adattate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2792/1999 è modificato come segue:

1) All'articolo 4, paragrafo 3, il "1o maggio 2001" è sostituito dal "1o maggio 2002".

2) All'articolo 6, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: "Per quanto concerne i pescherecci già registrati con lunghezza fuoritutto inferiore a 12 metri, diversi...

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