Council Regulation (EC) No 1239/2001 of 19 June 2001 rectifying Regulation (EC) No 2201/96 on the common organisation of the markets in processed fruit and vegetable products
Published date | 26 June 2001 |
Subject Matter | Processed fruit and vegetables |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 171, 26 June 2001 |
Regolamento (CE) n. 1239/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, che rettifica il regolamento (CE) n. 2201/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
Gazzetta ufficiale n. L 171 del 26/06/2001 pag. 0001 - 0002
Regolamento (CE) n. 1239/2001 del Consiglio
del 19 giugno 2001
che rettifica il regolamento (CE) n. 2201/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo(1),
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 2699/2000(2) ha modificato, in particolare, il titolo I del regolamento (CE) n. 2201/96(3) e adattato in conformità, senza alterarne la sostanza, le disposizioni che disciplinano il regime di aiuto alla trasformazione delle prugne secche ottenute da susine d'innesto e dei fichi secchi. Questo regime, incluso finora negli articoli da 2 a 6 del regolamento (CE) n. 2201/96, si fonda d'ora in poi sull'articolo 6 bis dello stesso regolamento. Per tener conto di questa nuova presentazione, occorre rettificare il testo dell'articolo 31 del citato regolamento, che stabilisce le spese finanziate dalla sezione "garanzia" del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).
(2) Allo stesso articolo 31, è necessario sostituire il riferimento al regolamento (CEE) n. 729/70(4), abrogato, con il riferimento al regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune(5),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'articolo 31 del regolamento (CE) n. 2201/96 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 31
Le spese effettuate a norma degli articoli 2, 6 bis e 7 e dell'articolo 9, paragrafi 4 e 5, e dell'articolo 10, paragrafo 3, sono considerate interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune(6)."
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento...
To continue reading
Request your trial