Council Regulation (EC) No 1624/98 of 20 July 1998 amending Regulation (EEC) No 1765/92 establishing a support system for producers of certain arable crops

Published date28 July 1998
Subject MatterCereals,Dry fodder,European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF),Oils and fats,Peas and field beans
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 210, 28 July 1998
EUR-Lex - 31998R1624 - IT 31998R1624

Regolamento (CE) n. 1624/98 del Consiglio del 20 luglio 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

Gazzetta ufficiale n. L 210 del 28/07/1998 pag. 0003 - 0004


REGOLAMENTO (CE) N. 1624/98 DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che ai fini dell'applicazione del regime sanzionatorio previsto dal regolamento (CEE) n. 1765/92 (3), gli Stati membri possono applicare una o più superfici di base nazionali; che in tal caso gli Stati membri possono scegliere di suddividere ciascuna superficie di base nazionale in sottosuperfici di base e di concentrare la totalità o parte delle misure necessarie sulle sottosuperfici di base per le quali è stato rilevato un superamento;

considerando che gli Stati membri sono tenuti a notificare prima del 15 maggio ai produttori e alla Commissione il ricorso a questa opzione e il modo in cui essi intendono applicare le misure;

considerando che l'esperienza acquisita nel 1997 ha dimostrato che la data 15 maggio non è adeguata;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1765/92 prevede che i produttori sono obbligati a mettere a riposo una percentuale annualmente prestabilita dei loro seminativi; che i produttori beneficiano di pagamenti compensativi per le terre messe a riposo oltre alla quota obbligatoria; che la superficie messa a riposo non può tuttavia superare quella destinata ai seminativi per la quale è richiesto un pagamento compensativo; che le superfici messe a riposo su base obbligatoria o volontaria possono essere destinate ad usi non alimentari, tra i quali l'introduzione di colture pluriennali per la produzione di biomassa offre, in certe regioni, possibilità interessanti di diversificazione;

considerando che è opportuno consentire alle autorità nazionali di favorire ulteriormente tali produzioni adattando i regimi di aiuti nazionali che coprono parzialmente i costi di introduzione di tali colture pluriennali;

considerando che una superficie sufficiente per azienda è necessaria...

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