Council Regulation (EC) No 1629/98 of 20 July 1998 amending Regulation (EEC) No 2332/92 as regards sparkling wines produced in the Community and Regulation (EEC) No 4252/88 on the preparation and marketing of liqueur wines produced in the Community

Published date28 July 1998
Subject MatterWine
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 210, 28 July 1998
EUR-Lex - 31998R1629 - IT

Regolamento (CE) n. 1629/98 del Consiglio del 20 luglio 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 2332/92 relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità, nonché il regolamento (CEE) n. 4252/88 relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 210 del 28/07/1998 pag. 0011 - 0011


REGOLAMENTO (CE) N. 1629/98 DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 2332/92 relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità, nonché il regolamento (CEE) n. 4252/88 relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che a norma degli articoli 11 e 16 del regolamento (CEE) n. 2332/92 del Consiglio (4) e dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4252/88 del Consiglio (5), sono fissati i tenori massimi di anidride solforosa dei vini spumanti e dei vini liquorosi; che a norma degli stessi articoli la Commissione deve presentare al Consiglio, anteriormente al 1° aprile 1998, una relazione relativa a tali tenori, corredandola eventualmente di proposte adeguate; che appare opportuno garantire la coerenza delle misure proposte con altre misure che la Commissione è tenuta ad elaborare; che questo rende opportuno il rinvio della scadenza succitata; che analogamente occorre rinviare le scadenze previsti all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4252/88,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2332/92 è modificato come segue:

1) All'articolo 11, paragrafo 3, le date «1° aprile 1998» e «1° settembre 1998» sono sostituite rispettivamente dal «1° aprile 1999» e dal «1° settembre 1999».

2) All'articolo 16, paragrafo 3, le date «1° aprile 1998» e «1° settembre 1998» sono sostituite rispettivamente dal «1° aprile 1999» e dal «1° settembre 1999».

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 4252/88 è modificato come segue:

1) All'articolo 4, paragrafo 2, le date «1° aprile 1998» e «1° settembre 1998» sono sostituite rispettivamente dal «1° aprile 1999» e dal «1° settembre 1999».

2) All'articolo 6, paragrafo 2, le date «1° aprile 1998» e...

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