Council Regulation (EEC) No 4252/88 of 21 December 1988 on the preparation and marketing of liqueur wines produced in the Community

Published date31 December 1988
Subject MatterWine
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 373, 31 December 1988
EUR-Lex - 31988R4252 - IT

Regolamento (CEE) n. 4252/88 del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 373 del 31/12/1988 pag. 0059 - 0065
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 28 pag. 0053
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 28 pag. 0053


REGOLAMENTO (CEE) N. 4252/88 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1988 relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

vista il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che attualmente le condizioni di elaborazione e di commercializzazione dei vini liquorosi non sono disciplinate da alcuna disposizione comunitaria; che, tenuto conto dell'importanza economica di questi prodotti, è necessario adottare disposizioni comuni in questo settore per agevolare il funzionamento dell'intero mercato vitivinicolo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4250/88 (5), contiene norme in merito all'elaborazione ed alla commercializzazione dei vini da tavola; che è necessario completare questa regolamentazione adottando disposizioni corrispondenti per tutti i vini liquorosi prodotti nella Comunità; che per quanto riguarda i vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate (v.l.q.p.r.d.) conviene tener conto del fatto che si tratta di v.q.p.r.d. che devono dunque essere anche conformi al regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (6);

considerando che occorre sottoporre i vini liquorosi ad un sistema corredato da discipline comuni di produzione, di elaborazione, di commercializzazione e di controllo, il quale permetta, pur mantenendo le distinzioni qualitative, di evitare le distorsioni della concorrenza, di facilitare la libera circolazione di questi prodotti e di assicurare la protezione del consumatore;

considerando che una siffatta misura contribuirà a guidare il consumatore nella sua scelta, fornendogli in particolare la certezza che i prodotti offertigli rispondono a determinati requisiti qualitativi; che essa è quindi in grado di tutelare al tempo stesso gli interessi del produttore, di favorire gli scambi intracomunitari, di incrementare la domanda e di ampliare gli sbocchi della viticoltura;

considerando che è necessario che tutti i vini liquorosi ed i prodotti utilizzati per elaborarli rispondano a requisiti minimi di qualità; che occorre pertanto fissare le loro caratteristiche minime;

considerando che occorre inoltre definire norme supplementari in materia di caratteristiche analitiche dei prodotti utilizzati per elaborare i vini liquorosi, quando si utilizzano distillati di vino o uve secche;

considerando che occorre, per evitare l'impiego del saccarosio nella dolcificazione dei vini liquorosi, permettere, oltre all'impiego del mosto di uve concentrate, l'impiego del mosto di uve concentrato rettificato;

considerando che il processo di elaborazione dei vini liquorosi induce gli operatori a detenere una grande varietà di materie prime, in particolare alcoli che possono servire tra l'altro per la fabbricazione di vini artefatti; che, di conseguenza, per controllare meglio questa attività ed evitare soprattutto siffatta fabbricazione, occorre prevedere che gli operatori facciano una dichiarazione all'autorità competente e tengano registri di entrata e di utilizzazione dei prodotti utilizzati;

considerando che tenendo conto di talune pratiche tradizionali è opportuno riconoscere, in via derogativa, che per i v.l.q.p.r.d. di «Malaga» e «Jerez-Hérès-Sherry» la dolcificazione possa anche essere realizzata con mosto di uve concentrato o con mosto di uve parzialmente fermentato, derivato da uve appassite della varietà Pedro Ximenez proveniente dalla regione determinata «Montilla-Moriles»;

considerando che occorre riconoscere, dati gli usi tradizionali che hanno contribuito alla reputazione del v.l.q.p.r.d. «Porto», che per questa denominazione l'indicazione geografica di cui si tratta comprenda, a titolo di deroga, una superficie delimitata diversa da quella in cui sono prodotte le materie prime utilizzate;

considerando che taluni v.l.q.p.r.d. sottoposti ad una disciplina di produzione particolare sono commercializzati con menzioni specifiche tradizionali; che occorre dunque stabilire un quadro comunitario per definire questi prodotti;

considerando tuttavia che le menzioni «vin doux naturel», «ïßíïò öõóéêüò ãëõêýò» «vino dulce natural», «vino dolce naturale», «vinho doce natural» si ricollegano a tradizioni di elaborazione diverse da uno Stato membro all'altro; che è quindi necessario per evitare qualsiasi confusione prevedere l'utilizzazione di queste menzioni solo nella lingua del paese di produzione e permettere al contempo che esse siano accompagnate da un'informazione complementare in una

lingua compresa dal consumatore o dalla menzione «vino

dolce naturale» tradizionalmente disciplinato in Grecia, della menzione «ïßíïò öõóéêüò ãëõêýò» se si tratta di un «vino dolce naturale» che è prodotto in questo Stato membro e che è ivi in circolazione;

considerando che per l'elaborazione di taluni vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate (v.l.q.p.r.d.) si applica un particolare processo di invecchiamento sotto fioretta; che occorre quindi definire tale processo;

considerando che per conservare il carattere qualitativo particolare dei v.l.q.p.r.d. occorre autorizzare gli Stati membri ad adottare regole complementari o più rigide in materia di produzione, elaborazione...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT