Council Regulation (EC) No 1587/96 of 30 July 1996 amending Regulation (EEC) No 804/68 on the common organization of the market in milk and milk products

Published date16 August 1996
Subject MatterMilk products
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 206, 16 August 1996
EUR-Lex - 31996R1587 - IT

Regolamento (CE) n. 1587/96 del Consiglio del 30 luglio 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Gazzetta ufficiale n. L 206 del 16/08/1996 pag. 0021 - 0022


REGOLAMENTO (CE) N. 1587/96 DEL CONSIGLIO del 30 luglio 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio (4) prevede che la campagna lattiera inizia il 1° aprile e termina il 31 marzo dell'anno successivo; che dal 1992 il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento del burro e del latte scremato in polvere sono fissati con riferimento al periodo che va dal 1° luglio al 30 giugno, per tener conto delle correlazioni tra tali prezzi e quelli di altri settori nei quali la campagna corrisponde a detto periodo; che, per mantenere tali correlazioni anche in futuro, è coerentemente opportuno far coincidere la campagna lattiera con lo stesso periodo; che è pertanto necessario modificare il termine previsto dall'articolo 3 del regolamento citato per la fissazione del prezzo indicativo;

considerando che alcuni accordi conclusi dalla Comunità con paesi terzi consentono alla prima di partecipare alla gestione dei contingenti di prodotti lattiero-caseari d'origine comunitaria importati dai paesi terzi; che, per avvalersi appieno di tali possibilità, occorre prevedere una procedura specifica per l'adozione dei pertinenti metodi di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 804/68 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

Salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, per tutti i prodotti di cui all'articolo 1 la campagna lattiera inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.»

2) All'articolo 3, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Ogni anno viene fissato, per la Comunità, un...

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