Council Regulation (EC) No 2444/97 of 22 September 1997 amending the Financial Regulation of 21 December 1977 applicable to the general budget of the European Communities

Published date11 December 1997
Subject MatterBudget,Financial provisions,Provisions governing the Institutions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 340, 11 December 1997
EUR-Lex - 31997R2444 - IT 31997R2444

Regolamento (CE) n. 2444/97 del Consiglio del 22 settembre 1997 che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

Gazzetta ufficiale n. L 340 del 11/12/1997 pag. 0001 - 0002


REGOLAMENTO (CE) N. 2444/97 DEL CONSIGLIO del 22 settembre 1997 che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 209,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere della Corte dei conti (3),

considerando che l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4), ha introdotto un nuovo sistema di liquidazione dei conti della sezione garanzia del Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia; che tale sistema prevede di smembrare la precedente procedura di liquidazione introducendo due tipi distinti di decisioni, una delle quali riguardante la liquidazione contabile dei conti trasmessi dagli Stati membri, l'altra relativa all'eventuale rifiuto di mettere a carico del Fondo spese non conformi alle disposizioni comunitarie; che, per precisare tra l'altro il modo in cui si terrà conto nel bilancio delle decisioni di rifiuto, occorre adattare alla nuova struttura della liquidazione dei conti l'articolo 102 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5);

considerando che si è svolta la procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 4 marzo 1975 (6) e dall'articolo 140 del regolamento finanziario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 102 del regolamento finanziario è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 102

1. La decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 729/70 determina l'importo delle spese effettuate in ciascuno Stato membro nel corso dell'esercizio interessato e che devono essere riconosciute a carico del FEAOG, lasciando impregiudicata l'adozione di ulteriori decisioni ai sensi del paragrafo 2, lettera c) del medesimo articolo.

2. Le...

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