Council Regulation (EC) No 411/2004 of 26 February 2004 repealing Regulation (EEC) No 3975/87 and amending Regulations (EEC) No 3976/87 and (EC) No 1/2003, in connection with air transport between the Community and third countries (Text with EEA relevance)

Published date06 March 2004
Subject MatterTransport,Competition,Agreements, decisions and concerted practices
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 68, 06 March 2004
EUR-Lex - 32004R0411 - IT 32004R0411

Regolamento (CE) n. 411/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che abroga il regolamento (CEE) n. 3975/87 e modifica il regolamento (CEE) n. 3976/87 e il regolamento (CE) n. 1/2003 relativamente ai trasporti aerei tra la Comunità e i paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 068 del 06/03/2004 pag. 0001 - 0002


Regolamento (CE) n. 411/2004 del Consiglio

del 26 febbraio 2004

che abroga il regolamento (CEE) n. 3975/87 e modifica il regolamento (CEE) n. 3976/87 e il regolamento (CE) n. 1/2003 relativamente ai trasporti aerei tra la Comunità e i paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 83,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

considerando quanto segue:

(1) Né il regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio del 14 dicembre 1987, relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei(3), né il regolamento (CE) n. 1/2003 stesso si applicano ai trasporti aerei tra la Comunità e i paesi terzi.

(2) Ne consegue che la Commissione, nei casi di violazione degli articoli 81 e 82 del trattato nel settore dei trasporti aerei tra la Comunità e i paesi terzi, non ha i poteri di indagine e di applicazione di cui dispone invece per i trasporti aerei intracomunitari. In particolare, non dispone degli strumenti indispensabili per accertare i fatti e del potere di imporre le misure correttive necessarie per porre termine alle violazioni né di infliggere sanzioni qualora sia stata constatata la violazione. Inoltre, i diritti e i poteri specifici che il regolamento (CE) n. 1/2003 conferisce alle giurisdizioni nazionali e alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri, nonché gli obblighi particolari che impone loro, non si applicano ai trasporti aerei tra la Comunità e i paesi terzi. Lo stesso dicasi per il meccanismo di cooperazione tra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri previsto dal regolamento (CE) n. 1/2003.

(3) Le pratiche anticoncorrenziali nel settore dei trasporti aerei tra la Comunità e i paesi terzi possono pregiudicare gli scambi tra Stati membri. Dato che i meccanismi previsti dal regolamento (CE) n. 1/2003 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui...

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