Council Regulation (EC) No 3060/95 of 22 December 1995 on the arrangements for imports of certain textile products originating in Taiwan

Published date30 December 1995
Subject MatterCommercial policy,Textiles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 326, 30 December 1995
EUR-Lex - 31995R3060 - IT

Regolamento (CE) n. 3060/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo al regime di importazione per taluni prodotti tessili originari di Taiwan

Gazzetta ufficiale n. L 326 del 30/12/1995 pag. 0025 - 0062


REGOLAMENTO (CE) N. 3060/95 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1995

relativo al regime di importazione per taluni prodotti tessili originari di Taiwan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3951/92 del Consiglio, del 29 dicembre 1992, relativo al regime di importazione per taluni prodotti tessili originari di Taiwan (1), stabilisce il regime d'importazione nella Comunità dei prodotti in oggetto fino al 31 dicembre 1995;

considerando che è opportuno mantenere tale regime oltre la suddetta data e fino all'adesione di Taiwan all'Organizzazione mondiale del commercio;

considerando che, tra l'altro, per garantire il rispetto degli obiettivi del presente regolamento, è opportuno subordinare l'immissione in libera pratica dei prodotti ad un'autorizzazione all'importazione su presentazione di un documento d'esportazione rilasciato a Taiwan da un organismo che fornisca tutte le garanzie necessarie;

considerando che è necessario prevedere la non imputazione sui limiti quantitativi succitati dei prodotti introdotti sul territorio doganale della Comunità in regime di perfezionamento attivo o in un altro regime di ammissione temporanea e riesportati al di fuori dello stesso territorio tali quali o previa trasformazione, come pure dei prodotti artigianali o del folclore tradizionale, per i quali sarà istituito un regime di certificazione ad hoc;

considerando che, per i prodotti tessili che rientrano nel regime di importazione applicabile a Taiwan e per i quali non è stato fissato alcun limite quantitativo, è opportuno prevedere la possibilità di introdurre siffatti limiti quando ricorrano determinati presupposti;

considerando che, qualora si accerti che i prodotti originari di Taiwan oggetto del presente regolamento sono stati importati nella Comunità aggirando le sue disposizioni, è opportuno prevedere la possibilità di detrarre tale quantità dai limiti quantitativi corrispondenti fissati a norma del presente regolamento;

considerando che è opportuno prevedere la possibilità di introdurre limiti quantitativi specifici per i prodotti ottenuti nel traffico di prefezionamento passivo;

considerando che il regime di importazione attualmente in vigore scade il 31 dicembre 1995; che è necessario prevedere disposizioni transitorie per i prodotti spediti anteriormente al 1° gennaio 1996,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1998, l'importazione nella Comunità dei prodotti tessili delle categorie di cui all'allegato I è disciplinata dal presente regolamento.

2. La classificazione si basa sulla nomenclatura combinata (NC).

3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, l'importazione nella Comunità di prodotti tessili di cui al paragrafo 1 non è soggetta né a restrizioni quantitative né a misure di effetto equivalente.

Articolo 2

1. Negli anni 1996, 1997 e 1998...

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