Council Regulation (EC) No 1419/2006 of 25 September 2006 repealing Regulation (EEC) No 4056/86 laying down detailed rules for the application of Articles 85 and 86 of the Treaty to maritime transport, and amending Regulation (EC) No 1/2003 as regards the extension of its scope to include cabotage and international tramp services (Text with EEA relevance)

Published date28 September 2006
Subject MatterTransport,Competition
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 269, 28 September 2006
L_2006269IT.01000101.xml
28.9.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 269/1

REGOLAMENTO (CE) N. 1419/2006 DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2006

che abroga il regolamento (CEE) n. 4056/86, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi, e che modifica il regolamento (CE) n. 1/2003 estendendone il campo di applicazione al cabotaggio e ai servizi internazionali di trasporto con navi da carico non regolari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 83,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

(1) Dal 1987 l’applicazione delle regole di concorrenza al settore dei trasporti marittimi è stata soggetta alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 4056/86 (3). In origine, detto regolamento svolgeva due funzioni. In primo luogo, esso conteneva disposizioni procedurali relative all’attuazione nel settore dei trasporti marittimi delle regole di concorrenza della Comunità. In secondo luogo, esso fissava alcune disposizioni specifiche e sostanziali in materia di concorrenza relative al settore marittimo, prevedendo in particolare l’esenzione di categoria a favore delle conferenze di compagnie marittime di linea, che consente loro, a certe condizioni, di fissare i prezzi e di regolare la capacità, l’esclusione degli accordi meramente tecnici dall’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato e una procedura per risolvere i conflitti di diritto internazionale. Tale regolamento non si applica ai servizi di trasporto marittimo tra i porti dello stesso Stato membro (cabotaggio) o ai servizi internazionali di trasporto con navi da carico non regolari.
(2) Il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (4), ha modificato il regolamento (CEE) n. 4056/86 per far rientrare il settore dei trasporti marittimi nell’ambito di applicazione delle disposizioni comuni di attuazione delle regole di concorrenza valide dal 1o maggio 2004 per tutti i settori, ad eccezione del cabotaggio e dei servizi internazionali di trasporto con navi da carico non regolari. Tuttavia, le disposizioni specifiche e sostanziali in materia di concorrenza relative al settore marittimo continuano a rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento (CEE) n. 4056/86.
(3) L’esenzione di categoria a favore delle conferenze di compagnie di trasporti marittimi di linea prevista dal regolamento (CEE) n. 4056/86 esclude dal divieto di cui all’articolo 81, paragrafo 1, del trattato accordi, decisioni e pratiche concordate di tutti o di parte dei membri di una o più conferenze di compagnie marittime di linea che soddisfano determinate condizioni. In sostanza, la giustificazione dell'esenzione di categoria si basa sull'ipotesi che le conferenze portino stabilità e garantiscano agli esportatori servizi affidabili che non si possono ottenere con mezzi meno restrittivi. Tuttavia, un riesame completo dell'industria effettuato dalla Commissione ha dimostrato che i trasporti marittimi regolari non hanno un carattere di unicità in quanto la struttura dei costi non differisce sostanzialmente da quella di altri settori. Non ci sono quindi elementi di prova che indichino che tale settore debba essere protetto dalla concorrenza.
(4) La prima condizione relativa all’esenzione di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, prevede che l'accordo restrittivo contribuisca a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico. Per quanto riguarda le efficienze promosse dalle conferenze, risulta che le conferenze di compagnie marittime di linea non siano più in grado di applicare le tariffe da loro determinate, ma che siano ancora in grado di fissare le tasse e le soprattasse che fanno parte del prezzo del trasporto. Non ci sono nemmeno elementi di prova che
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