Council Regulation (EC) No 303/2002 of 18 February 2002 concerning the importation into the Community of rough diamonds from Sierra Leone

Published date19 February 2002
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 47, 19 February 2002
EUR-Lex - 32002R0303 - IT 32002R0303

Regolamento (CE) n. 303/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo all'importazione nella Comunità di diamanti grezzi della Sierra Leone

Gazzetta ufficiale n. L 047 del 19/02/2002 pag. 0008 - 0009


Regolamento (CE) n. 303/2002 del Consiglio

del 18 febbraio 2002

relativo all'importazione nella Comunità di diamanti grezzi della Sierra Leone

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 301,

vista la posizione comune 2002/22/PESC, dell'11 gennaio 2002, relativa al divieto sulle importazioni di diamanti grezzi dalla Sierra Leone(1),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Con la risoluzione 1385 (2001) del 19 dicembre 2001 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di prorogare, in virtù delle disposizioni del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, il divieto di cui alla risoluzione 1306 (2000) del 5 luglio 2000, applicabile alle importazioni di diamanti grezzi originari della o provenienti dalla Sierra Leone, fatta eccezione per quelle cui si applica il regime dei certificati di origine approvato dalle autorità competenti delle Nazioni Unite.

(2) Occorre pertanto prorogare il divieto di cui al regolamento (CE) n. 1745/2000 del Consiglio, del 3 agosto 2000, relativo all'importazione nella Comunità di diamanti grezzi della Sierra Leone(2), scaduto il 5 gennaio 2002.

(3) Queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato. L'attuazione delle decisioni pertinenti del Consiglio di sicurezza richiede, specie per evitare distorsioni di concorrenza, l'adozione di testi legislativi comunitari per quanto riguarda il territorio della Comunità costituito, ai fini del presente regolamento, dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.

(4) Il Consiglio di sicurezza ha altresì invitato gli Stati membri delle Nazioni Unite e le organizzazioni internazionali e regionali ad applicare le suddette misure a prescindere dall'esistenza di diritti od obblighi riconosciuti o imposti dagli accordi internazionali firmati, dai contratti conclusi o dalle licenze o autorizzazioni concesse anteriormente all'adozione della risoluzione suddetta.

(5) È auspicabile che la violazione del presente regolamento sia oggetto di sanzioni e che gli Stati membri adottino disposizioni appropriate al...

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