Council Regulation (EC) No 1590/2004 of 26 April 2004 establishing a Community programme on the conservation, characterisation, collection and utilisation of genetic resources in agriculture and repealing Regulation (EC) No 1467/94

Published date30 September 2004
Subject MatterResearch and technological development,Agriculture and Fisheries
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 304, 30 September 2004
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30.9.2004 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 304/1

REGOLAMENTO (CE) N. 1590/2004 DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2004

che istituisce un programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura e che abroga il regolamento (CE) n. 1497/94

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

considerando quanto segue:

(1) Le diversità biologiche e genetiche in agricoltura costituiscono un fattore insostituibile per lo sviluppo sostenibile della produzione agricola e delle zone rurali. Occorre pertanto adottare tutte le misure necessarie per conservare, caratterizzare, raccogliere e sfruttare le potenzialità di tali diversità in maniera sostenibile, al fine di promuovere gli obiettivi della politica agricola comune (PAC).
(2) La conservazione e l'uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura contribuisce inoltre al raggiungimento degli obiettivi della convenzione sulla diversità biologica, approvata dalla Comunità con decisione 93/626/CEE del Consiglio (1), e della strategia comunitaria per la diversità biologica ad essa correlata, che prevede un piano d'azione per la conservazione della biodiversità e la protezione delle risorse genetiche in agricoltura. La biodiversità rientra anche fra gli obiettivi principali del piano d'azione globale per la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (Global Plan of Action for the Conservation and Sustainable Utilisation of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture) della FAO e il trattato internazionale sulle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura, che la Commissione e gli Stati membri hanno sottoscritto il 6 giugno 2002.
(3) Le molteplici attività svolte negli Stati membri (da enti pubblici o da persone fisiche o giuridiche) e da vari programmi e organizzazioni internazionali come la FAO, il programma europeo di cooperazione per le reti di risorse genetiche delle piante coltivate [European Cooperative Programme for Crop Genetic Resources Networks (ECP/GR)], il gruppo consultivo per la ricerca agraria internazionale [Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR)], il forum globale sulla ricerca agricola [Global Forum on Agricultural Research (GFAR)], le organizzazioni regionali e subregionali per la ricerca agraria per lo sviluppo (Agricultural Research for Development — ARD), con il sostegno della Comunità, il punto di contatto europeo regionale [European Regional Focal Point (ERFP)], dei coordinatori nazionali per la gestione delle risorse genetiche degli animali da allevamento, il programma europeo per le risorse genetiche forestali [European Forest Genetic Resources Programme (Euforgen)] e gli impegni sottoscritti dalla conferenza ministeriale in corso per la protezione delle foreste in Europa (MCPFE) di cui la Comunità è parte firmataria, invocano uno scambio di informazioni efficace e un coordinamento intenso tra i principali soggetti comunitari e con le organizzazioni interessate a livello mondiale in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura per aumentarne gli effetti positivi sull'agricoltura.
(4) Le attività intraprese nel settore della conservazione, della caratterizzazione, della raccolta e dell'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura contribuiscono a mantenere la biodiversità, migliorano la qualità dei prodotti agricoli, contribuiscono a potenziare la diversificazione nelle zone rurali e a ridurre i fattori di produzione e i costi della produzione agricola, contribuendo in particolare ad incentivare una produzione agricola sostenibile e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali.
(5) Occorre promuovere la conservazione ex situ ed in situ delle risorse genetiche in agricoltura (compresa la conservazione e lo sviluppo in situ/nell'azienda agricola). Le attività di conservazione dovrebbero riguardare tutte le risorse genetiche vegetali, microbiche e animali che sono o potrebbero rivelarsi utili per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, comprese le risorse genetiche forestali, conformemente con le esigenze della PAC. Tali attività mirano a conservare le risorse genetiche e ad incrementare l'utilizzo di razze e varietà sottoutilizzate nella produzione agricola.
(6) È importante migliorare ancora le conoscenze delle risorse genetiche disponibili nella Comunità, delle loro origini e caratteristiche. Occorre raccogliere tutte le informazioni pertinenti sulle strutture e sulle attività esistenti su scala nazionale o regionale che si occupano della conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura in ciascuno Stato membro. Tali informazioni dovrebbero essere messe a disposizione degli altri Stati membri e a livello comunitario e internazionale, in particolare dei paesi in via di sviluppo, secondo quanto stabilito nei trattati e negli accordi internazionali.
(7) È necessario promuovere lo sviluppo di inventari basati sul web decentrati, permanenti e accessibili al più ampio numero di utenti, che raccolgano tali conoscenze, garantendo che vengano messi a disposizione a livello comunitario e internazionale. Particolare importanza dovrebbe essere attribuita alle attività in corso per l'istituzione di un inventario delle collezioni ex situ detenute nelle banche dei geni europee (come il catalogo Eurisco nell'ambito dell'infrastruttura informativa sulle risorse fitogenetiche europee EPGRIS — European Plant Genetic Resources Information Infra-Structure, finanziato dal Quinto programma quadro di ricerca).
(8) La Comunità dovrebbe integrare e incentivare le attività svolte negli Stati membri per la conservazione e l'utilizzo sostenibile della diversità biologica in agricoltura. Occorre promuovere il valore aggiunto comunitario concertando le azioni esistenti e sostenendo lo sviluppo di nuove iniziative transfrontaliere in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura.
(9) Occorre pertanto prevedere provvedimenti che integrino o vadano al di là dell'ambito di applicazione (per quanto riguarda i beneficiari e/o le azioni che possono ottenere un finanziamento) del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (2).
(10) Per contribuire al conseguimento di tali obiettivi, il regolamento (CE) n. 1467/94 del Consiglio, del 20 giugno 1994, concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura (3) ha istituito un programma d'azione comunitario della durata di cinque anni. Tale programma è giunto a conclusione il 31 dicembre 1999 e dovrebbe essere sostituito da un nuovo programma comunitario. Il regolamento (CE) n. 1467/94 dovrebbe essere pertanto abrogato.
(11) Nella selezione e attuazione delle misure contemplate dal nuovo programma comunitario occorre tener conto delle attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione finanziate a livello nazionale o nell'ambito dei programmi quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione della Comunità. La commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione delle specie vegetali da utilizzare nel quadro del nuovo programma deve avvenire fatte salve le direttive del Consiglio 66/401/CEE, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggiere (4), 66/402/CEE, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (5), 68/193/CEE, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (6), 92/33/CEE, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (7), 92/34/CEE, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (8), 98/56/CE, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali (9), 1999/105/CE, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (10), 2002/53/CE, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (11), 2002/54/CE, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (12), 2002/55/CEE, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (13), 2002/56/CE, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (14), 2002/57/CE, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (15).
(12) L'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) dispone che i paesi dell'Associazione europea di libero scambio che partecipano allo Spazio economico europeo (paesi EFTA/SEE) dovrebbero, tra l'altro, potenziare ed estendere la cooperazione nell'ambito delle attività comunitarie in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzo delle risorse genetiche in agricoltura.
(13) Per una migliore attuazione del programma comunitario occorre istituire un programma di lavoro per il periodo 2004-2006 che definisca le disposizioni finanziarie
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