Council Regulation (EC) No 1265/1999 of 21 June 1999 amending Annex II to Regulation (EC) No 1164/94 establishing a Cohesion Fund

Published date26 June 1999
Subject Mattereconomic, social and territorial cohesion,Cohesion Fund,Internal market - Principles,Provisions governing the Institutions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 161, 26 June 1999
EUR-Lex - 31999R1265 - IT

Regolamento (CE) n. 1265/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94 che istituisce un Fondo di coesione

Gazzetta ufficiale n. L 161 del 26/06/1999 pag. 0062 - 0067


REGOLAMENTO (CE) N. 1265/1999 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1999

recante modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94 che istituisce un Fondo di coesione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione(1), in particolare l'allegato II, articolo K,

vista la proposta della Commissione(2),

visto il parere del Parlamento europeo(3),

visto il parere del Comitato economico e sociale(4),

visto il parere del Comitato delle regioni(5),

(1) considerando che, per migliorare l'efficienza del Fondo, è opportuno precisare le nozioni di progetto, gruppo di progetti e fase di progetto, nonché i criteri per la riunione di progetti;

(2) considerando che è opportuno semplificare il sistema di gestione finanziaria, conservando comunque il vincolo con l'effettiva esecuzione delle iniziative;

(3) considerando che nel corso del periodo transitorio (dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 2001) ogni riferimento all'euro dev'essere in linea di massima inteso come un riferimento all'euro in quanto unità monetaria ai sensi dell'articolo 2, seconda frase del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro(6);

(4) considerando che la semplificazione dev'essere accompagnata da un più severo controllo della fondatezza delle spese e dalla responsabilizzazione dello Stato membro nei riguardi di una sana gestione finanziaria;

(5) considerando che la Commissione e lo Stato membro devono rafforzare e rendere sistematica la loro collaborazione nel controllo dei progetti;

(6) considerando che, per i casi di irregolarità, è opportuno introdurre un sistema di rettifiche finanziarie volte a tutelare gli interessi finanziari della Comunità;

(7) considerando che l'allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94 deve essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94 è così modificato:

1) L'articolo A è sostituito dal testo seguente:

"Articolo A

Individuazione di progetti, fasi o gruppi di progetti

1. La Commissione, d'intesa con lo Stato membro beneficiario, può riunire taluni progetti e circoscrivere, nell'ambito di un progetto, fasi tecnicamente e finanziariamente indipendenti ai fini della concessione del contributo.

2. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

a) 'progetto', un insieme di opere economicamente indivisibili che svolgono una precisa funzione tecnica e che perseguono obiettivi chiaramente individuati, in modo che sia possibile stabilire se il progetto stesso soddisfa il criterio di cui all'articolo 10, paragrafo 5, primo trattino;

b) 'fase tecnicamente e finanziariamente indipendente', una fase della quale sia possibile individuare il carattere operativo.

3. Una fase può anche concernere studi preparatori, di fattibilità e tecnici necessari per la realizzazione di un progetto.

4. Per conformarsi al criterio di cui all'articolo 1, paragrafo 3, terzo trattino, possono essere raggruppati i progetti che soddisfano le tre condizioni seguenti:

a) essere ubicati su uno stesso territorio o localizzati su uno stesso asse di comunicazione;

b) essere realizzati nel quadro di un piano globale definito per tale territorio o asse, con obiettivi chiaramente individuati, secondo quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 3;

c) essere sottoposti alla sorveglianza di un ente incaricato di coordinare e controllare il gruppo di progetti, qualora questi ultimi siano realizzati da diverse autorità responsabili."

2) All'articolo B, paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dal testo seguente: "Gli Stati membri beneficiari forniscono tutti gli elementi necessari precisati all'articolo 10, paragrafo 4, inclusi i risultati degli studi di fattibilità e delle valutazione 'ex ante'. Ai fini di una valutazione il più possibile efficace, gli Stati membri forniscono inoltre i risultati della procedura di valutazione...

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