Council Regulation (EC) No 2087/97 of 20 October 1997 amending Regulation (EEC) No 822/87 on the common organization of the market in wine

Published date25 October 1997
Subject MatterWine
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 292, 25 October 1997
EUR-Lex - 31997R2087 - IT 31997R2087

Regolamento (CE) n. 2087/97 del Consiglio del 20 ottobre 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

Gazzetta ufficiale n. L 292 del 25/10/1997 pag. 0001 - 0002


REGOLAMENTO (CE) N. 2087/97 DEL CONSIGLIO del 20 ottobre 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 15, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (4), stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri possono consentire l'impiego dell'acido malico; che tale sostanza non è mai stata utilizzata dall'entrata in vigore di tale regolamento e che è necessario non autorizzarne più l'impiego; che risulta pertanto necessario eliminarla dall'allegato VI del regolamento in questione;

considerando che l'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87 prevede che un determinato modo di disacidificazione sia consentito solo a titolo transitorio; che gli esperimenti svolti nello Stato membro in cui tale pratica è effettuata ne dimostrano l'utilità e l'interesse; che pertanto occorre autorizzarla a titolo definitivo;

considerando che l'articolo 45 del regolamento (CEE) n. 822/87 prevede un regime di aiuti per i mosti di uve concentrati e i mosti di uve concentrati rettificati utilizzati per aumentare i titoli alcolometrici; che per i mosti concentrati rettificati ottenuti nelle zone viticole C III è previsto un aiuto differenziato; che il paragrafo 2, secondo comma dell'articolo suddetto stabilisce che tale trattamento è applicabile anche ai mosti concentrati rettificati prodotti al di fuori delle zone viticole C III negli impianti che ne abbiano iniziato la produzione prima del 30 giugno 1982; che tale concessione è stata autorizzata per tener conto del fatto che esistevano impianti per la produzione dei mosti al di fuori della zona C III e che essi sarebbero stati danneggiati dal nuovo regime; che tale concessione è ancora giustificata in attesa della riforma dell'organizzazione...

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