Council Regulation (EC) No 1451/2001 of 28 June 2001 amending Regulation (EC) No 2792/1999 laying down the detailed rules and arrangements regarding Community structural assistance in the fisheries sector

Published date21 July 2001
Subject Mattereconomic, social and territorial cohesion,Coordination of structural instruments,Fisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 198, 21 July 2001
EUR-Lex - 32001R1451 - IT

Regolamento (CE) n. 1451/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca

Gazzetta ufficiale n. L 198 del 21/07/2001 pag. 0009 - 0010


Regolamento (CE) n. 1451/2001 del Consiglio

del 28 giugno 2001

recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 299, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2792/1999(4) stabilisce i limiti dei tassi d'intervento applicabili allo strumento finanziario di orientamento per la pesca (SFOP), nel rispetto dei limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali(5).

(2) I limiti applicabili allo SFOP restano tuttavia inferiori alle disposizioni particolari previste dal regolamento (CE) n. 1260/1999 per alcune categorie di regioni che rientrano nell'obiettivo n. 1. Occorre pertanto adeguare i limiti applicabili allo SFOP, in funzione delle difficoltà specifiche a ciascuna delle suddette categorie di regioni. In particolare per quanto concerne le regioni ultraperiferiche, occorre tener conto dei fattori indicati all'articolo 299, paragrafo 2 del trattato in quanto essi possono gravemente nuocere al loro sviluppo.

(3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2792/1999.

(4) Conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1260/1999, ciascun piano, quadro comunitario di sostegno, programma operativo e documento unico di programmazione copre un periodo di sette anni e il periodo di programmazione ha inizio il 1o gennaio 2000. A fini di coerenza e per evitare discriminazioni tra i beneficiari dello stesso programma, le deroghe previste dal presente regolamento devono potersi applicare, in via eccezionale, all'intero periodo di programmazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato IV del regolamento (CE) n. 2792/1999, la tabella 3 è sostituita dalla seguente tabella:

...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT