Council Regulation (EC) No 1589/96 of 30 July 1996 amending Regulation (EEC) No 3013/89 on the common organization of the market in sheepmeat and goatmeat

Published date16 August 1996
Subject MatterSheepmeat and goatmeat
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 206, 16 August 1996
EUR-Lex - 31996R1589 - IT 31996R1589

Regolamento (CE) n. 1589/96 del Consiglio del 30 luglio 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 3013/89 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine

Gazzetta ufficiale n. L 206 del 16/08/1996 pag. 0025 - 0026


REGOLAMENTO (CE) N. 1589/96 DEL CONSIGLIO del 30 luglio 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 3013/89 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, a norma dell'articolo 5 quater, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3013/89 (4), la Commissione ha presentato al Consiglio una relazione corredata di proposte per l'applicazione nei territori dei nuovi Länder della Germania delle disposizioni relative al limite individuale per produttore applicabili nel resto della Comunità; che in tale relazione si constata che il processo di ristrutturazione del settore delle carni ovine non è stato ancora portato a termine nei nuovi Länder; che occorre pertanto stabilire a quali condizioni la Germania può adottare disposizioni speciali per tener conto dei problemi specifici che sussistono nei nuovi Länder;

considerando che può risultare necessario applicare alcune misure transitorie per consentire un passaggio agevole dal regime in vigore nei territori dei nuovi Länder al regime di premio applicabile nel resto della Comunità;

considerando che l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3013/89 prevede che, qualora siano raggiunti determinati criteri in materia di prezzi di mercato, la concessione degli aiuti all'ammasso privato può essere decisa soltanto nell'ambito di una procedura di gara; che l'esperienza ha tuttavia dimostrato che la concessione di aiuti all'ammasso privato nell'ambito di una fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto potrebbe migliorare l'efficacia della misura di aiuto all'ammasso privato qualora un ricorso urgente a questo si rivelasse necessario nel caso di una situazione di mercato particolarmente difficile in una o più zone di quotazione; che è quindi apparso necessario autorizzare la Commissione a far ricorso alla procedura di fissazione anticipata...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT