Council Regulation (EC) No 348/2000 of 14 February 2000 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain seamless pipes and tubes of iron or non-alloy steel originating in Croatia and Ukraine and collecting definitively the provisional duty imposed

Published date17 February 2000
Subject MatterDumping,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 45, 17 February 2000
EUR-Lex - 32000R0348 - IT 32000R0348

Regolamento (CE) n. 348/2000 del Consiglio, del 14 febbraio 2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina e recante riscossione definitiva del dazio provvisorio

Gazzetta ufficiale n. L 045 del 17/02/2000 pag. 0001 - 0007


REGOLAMENTO (CE) N. 348/2000 DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 2000

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina e recante riscossione definitiva del dazio provvisorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4 e l'articolo 10, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

(1) Con regolamento (CE) n. 1802/1999(2) (in prosieguo denominato "il regolamento provvisorio") la Commissione ha istituito dazi provvisori sulle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina.

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

(2) A seguito dell'imposizione di dazi antidumping provvisori, le parti che ne avevano fatto richiesta hanno avuto l'opportunità di essere sentite. Le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'imposizione di dazi antidumping definitivi e la definitiva riscossione degli importi depositati a titolo di dazi provvisori al livello del dazio definitivo. Alle parti è stato inoltre concesso un periodo entro il quale potevano presentare osservazioni in base a quanto divulgato.

(3) Le osservazioni verbali e scritte presentate dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, le conclusioni definitive sono state modificate di conseguenza.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

(4) Il punto 7 del regolamento provvisorio descriveva il prodotto in esame come tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm; tubi senza saldatura, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo; altri tubi di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm, in prosieguo denominati "tubi senza saldatura".

(5) I produttori esportatori oggetto del procedimento hanno ribadito che i tubi senza saldatura dovevano essere suddivisi in due prodotti distinti, ossia in tubi di acciaio di tipo commerciale e in tubi di acciaio per oleodotti/gasdotti e che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria doveva essere analizzato separatamente per ciascun prodotto.

(6) Tale distinzione è stata motivata con l'argomento che i tubi commerciali e i tubi per condotte non sono interscambiabili date le caratteristiche specifiche che devono presentare i tubi da utilizzare per gli oleodotti/gasdotti. È stato inoltre sostenuto che i costi più elevati della produzione di tubi per condotte fa sì che essi non possano essere venduti per applicazioni diverse dagli oleodotti/gasdotti. Infine, è stato asserito che i tubi commerciali sono impiegati nei settori edilizio e infrastrutturale, mentre quelli per condotte sono utilizzati nei settori del petrolio e del gas e che i due prodotti sono venduti attraverso canali commerciali diversi; i tubi per condotte sarebbero venduti infatti direttamente ad utilizzatori finali piuttosto che ad operatori commerciali.

(7) L'inchiesta ha permesso di constatare che tutti i tubi senza saldatura presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche. Benché esista un'ampia gamma di tipi, che varia a seconda del diametro esterno, dello spessore delle pareti, della qualità dell'acciaio e delle specifiche tecniche, non si è potuta individuare una chiara linea di demarcazione tra questi prodotti.

(8) Inoltre, l'inchiesta ha rivelato che tutti i tipi di tubi senza saldatura sono venduti indifferentemente ad operatori commerciali e ad utilizzatori finali. Non è stato pertanto possibile stabilire una distinzione chiara tra i canali di vendita, seppure di per sé non pertinente.

(9) È stato infine constatato che i tubi senza saldatura sono destinati essenzialmente agli stessi usi. Benché impiegati in settori industriali molto vari quali le costruzioni, l'automobile, il petrolio, le centrali elettriche e la costruzione di caldaie, nel settore pneumatico e idraulico e nell'ingegneria, e sebbene si riconosca che non tutti gli utilizzatori sono in grado di utilizzare ogni tipo di tubi senza saldatura, si considera che abbiano tutti la stessa applicazione fondamentale.

(10) Anche i tipi di tubi senza saldatura chiaramente destinati ad applicazioni specifiche (ad esempio, oleodotti) possono essere utilizzati in applicazioni meno particolari. È stato inoltre constatato che i tubi commerciali possono essere impiegati in un'ampia gamma di applicazioni. Tutti questi elementi sono indice di un'elevata concorrenza e interscambiabilità tra tutti i tipi del prodotto in esame.

(11) È pertanto confermata la risultanza provvisoria secondo la quale tutti i tubi senza saldatura, tubi commerciali così come tubi per condotte, costituiscono un solo e unico prodotto.

2. Prodotto simile

(12) Ai punti 11 e 12 del regolamento provvisorio la Commissione constatava che i tubi senza saldatura importati nella Comunità dai paesi in questione, quelli fabbricati e venduti sul mercato comunitario dall'industria comunitaria nonché quelli venduti sul mercato interno croato hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e, essenzialmente, gli stessi usi.

(13) I produttori esportatori oggetto del procedimento hanno obiettato che i tubi senza saldatura prodotti nella Comunità non sono simili a quelli importati dall'Ucraina poiché questi ultimi sono fabbricati secondo standard diversi da quelli utilizzati dall'industria comunitaria, e che i requisiti particolari in materia di prova applicati ai tubi prodotti nella Comunità indicano che i processi produttivi sono diversi.

(14) L'inchiesta ha...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT