Council Regulation (EC) No 558/2001 of 19 March 2001 extending for a period of up to one year the financing of certain quality and marketing improvement plans approved under Title IIa of Regulation (EEC) No 1035/72

Published date23 March 2001
Subject MatterFruit and vegetables
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 84, 23 March 2001
EUR-Lex - 32001R0558 - IT

Regolamento (CE) n. 558/2001 del Consiglio, del 19 marzo 2001, che proroga per un periodo massimo di un anno il finanziamento di taluni piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione approvati a norma del titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72

Gazzetta ufficiale n. L 084 del 23/03/2001 pag. 0001 - 0002


Regolamento (CE) n. 558/2001 del Consiglio

del 19 marzo 2001

che proroga per un periodo massimo di un anno il finanziamento di taluni piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione approvati a norma del titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

considerando quanto segue:

(1) Il titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(3), ha stabilito diverse misure specifiche per ovviare all'inadeguatezza degli impianti di produzione e commercializzazione di alcuni frutti a guscio e delle carrube. È concesso un aiuto alle organizzazioni di produttori che abbiano ricevuto un riconoscimento specifico e che abbiano presentato un piano di miglioramento della qualità e della commercializzazione dei loro prodotti approvato dall'autorità competente.

(2) Il regolamento (CEE) n. 1035/72 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 2200/96(4). Tuttavia, come specificato all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 2200/96, i diritti acquisiti dalle organizzazioni di produttori in applicazione del titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 devono essere mantenuti fino al loro esaurimento.

(3) Il finanziamento specifico concesso per l'elaborazione e l'attuazione dei piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1035/72 è limitato ad un periodo di dieci anni.

(4) Alcuni piani sono scaduti nel 2000, dopo un periodo di dieci anni.

(5) Il regolamento (CE) n. 2200/96 stabilisce che la Commissione trasmetta al Consiglio una relazione sull'applicazione di detto regolamento. Essa comprende una valutazione dei risultati delle misure specifiche a favore della frutta a guscio e delle carrube...

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