Council Regulation (EC) No 1426/96 of 26 June 1996 amending Regulation (EEC) No 823/87 laying down special provisions relating to quality wines produced in specified regions

Published date24 July 1996
Subject MatterWine
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 184, 24 July 1996
EUR-Lex - 31996R1426 - IT 31996R1426

Regolamento (CE) n. 1426/96 del Consiglio del 26 giugno 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 823/87 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate

Gazzetta ufficiale n. L 184 del 24/07/1996 pag. 0001 - 0002


REGOLAMENTO (CE) N. 1426/96 DEL CONSIGLIO del 26 giugno 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 823/87 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che in Germania sono state riconosciute talune menzioni specifiche tradizionali; che, per garantirne la tutela in tutti gli Stati membri, occorre inserire tali menzioni nel regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio (4);

considerando che, nell'uso tradizionale secondo la legislazione spagnola il termine «Manzanilla» è diventato equivalente a un nome geografico utilizzato per la denominazione di un vino di qualità prodotto in regioni determinate (v. q. p. r. d.); che per questo v. q. p. r. d. è opportuno derogare al principio secondo il quale la regione determinata da cui provengono deve essere designata con il suo nome geografico ed ammettere di designare detto prodotto con i termini tradizionali di cui sopra;

considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 823/87, il nome di una regione determinata attribuito da uno Stato membro ad un v. q. p. r. d. non può essere utilizzato per la designazione di altri prodotti del settore vitivinicolo; che, in alcuni casi, occorre tuttavia autorizzare la creazione di nuove denominazioni d'origine il cui nome era precedentemente utilizzato per taluni vini da tavola; che, d'altra parte, è opportuno prevedere un periodo transitorio di utilizzazione contemporanea di questi nomi per consentire agli utilizzatori tradizionali di adattarsi alla nuova situazione;

considerando che la commercializzazione delle bevande che non rientrano nel settore vitivinicolo e di alcune materie prime di base per la fabbricazione di tali bevande, designate con indicazioni geografiche di norma utilizzate per la designazione dei vini, rischia di indurre in errore il consumatore sulla...

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