Council Regulation (EC) No 2484/94 of 10 October 1994 amending Regulation (EEC) No 715/90 by the inclusion of seedless table grapes falling within CN code ex 0806 10 15
Published date | 15 October 1994 |
Subject Matter | Overseas countries and territories,Agriculture and Fisheries,African, Caribbean and Pacific States (ACP),Commercial policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 265, 15 October 1994 |
Regolamento (CE) n. 2484/94 del Consiglio del 10 ottobre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 715/90 con l'inserimento delle uve da tavola senza semi di cui al codice NC ex 0806 10 15
Gazzetta ufficiale n. L 265 del 15/10/1994 pag. 0003 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 33 pag. 0040
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 33 pag. 0040
REGOLAMENTO (CE) N. 2484/94 DEL CONSIGLIO del 10 ottobre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 715/90 con l'inserimento delle uve da tavola senza semi di cui al codice NC ex 0806 10 15
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione,
considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) (1), prevede l'esenzione totale o parziale dei dazi all'importazione per i prodotti in questione;
considerando che, conformemente all'articolo 168, paragrafo 2, lettera b) della quarta convenzione ACP-CEE, gli Stati ACP hanno chiesto che le uve da tavola senza semi, che non sono state oggetto di un regime particolare al momento dell'entrata in vigore di detta convenzione, beneficino di un tale regime;
considerando che, in ragione della rilevanza delle uve da tavola senza semi per l'economica degli Stati ACP, è opportuno far beneficiare tale prodotto dell'esenzione totale dei dazi doganali, accompagnata da limitazioni quantitative, nel periodo dal 1o dicembre fino alla fine del mese di marzo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 715/90 è inserito il seguente prodotto:
"" ID="1">« 0806 > ID="2">Uve, fresche o secche:"> ID="1">0806 10 > ID="2"> fresche:"> ID="2"> da tavola:"> ID="2"> dal 1o novembre al 14 luglio:"> ID="1">ex 0806 10 15 > ID="2"> altre:"> ID="2"> uve da tavola senza semi:"> ID="2"> dal 1o dicembre al 31 gennaio> ID="3">100> ID="4">Ct 400"> ID="2"> dal 1o febbraio al 31 marzo> ID="3">100> ID="4">QR 100 »">
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
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