Council Regulation (EEC) No 715/90 of 5 March 1990 on the arrangements applicable to agricultural products and certain goods resulting from the processing of agricultural products originating in the ACP States or in the overseas countries and territories (OCT)

Published date30 March 1990
Subject MatterOverseas countries and territories,Agriculture and Fisheries,Commercial policy,African, Caribbean and Pacific States (ACP)
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 84, 30 March 1990
EUR-Lex - 31990R0715 - IT

Regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)

Gazzetta ufficiale n. L 084 del 30/03/1990 pag. 0085 - 0107
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 15 pag. 0212
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 15 pag. 0212


REGOLAMENTO (CEE) N. 715/90 DEL CONSIGLIO del 5 marzo 1990 relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

visto il regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3743/87 (2), in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Parlamento europeo (4),

considerando che la quarta convenzione ACP-CEE, in seguito denominata «convenzione», è stata firmata a Lomé il 15 dicembre 1989;

considerando che la convenzione prevede all'articolo 168, paragrafo 2, lettera a), che i prodotti originari degli Stati ACP:

- enumerati nell'elenco dell'allegato II del trattato CEE, che sono oggetto di un'organizzazione comune di mercato a norma dell'articolo 40 del trattato CEE oppure

-soggetti, all'importazione nella Comunità, ad una regolamentazione specifica introdotta in seguito all'attuazione della politica agricola comune, siano importati nella Comunità in deroga al regime generale vigente nei confronti dei paesi terzi, alle condizioni seguenti:

i) sono ammessi in esenzione da dazi doganali i prodotti per i quali le disposizioni comunitarie vigenti al momento dell'importazione non prevedono, oltre alla riscossione dei dazi doganali, l'applicazione di altre misure relative alla loro importazione;

ii)per i prodotti diversi da quelli di cui alla lettera i), la Comunità prende le misure necessarie ad assicurare un trattamento più favorevole di quello riservato ai paesi terzi che beneficiano, per gli stessi prodotti, della clausola della nazione più favorita; considerando che la convenzione prevede all'articolo 168, paragrafo 2, lettera d), che il regime di cui alla lettera a) dello stesso paragrafo entri in vigore contemporaneamente alla convenzione e resti in applicazione per tutta la durata di quest'ultima;

considerando che è stato deciso di applicare agli Stati ACP firmatari della convenzione, fin dal 1o marzo 1990 e quindi prima dell'entrata in vigore della convenzione, il regime previsto all'articolo 168, paragrafo 2, lettera a), concernente gli scambi di prodotti agricoli ed alimentari;

considerando che i regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nei settori in causa istituiscono regimi di scambi con i paesi terzi;

considerando che, ai fini del presente regolamento, la nozione dei dazi all'importazione è quella che figura all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4235/88 (6);

considerando che, da una parte, i suddetti regimi di scambi prevedono, all'importazione di una serie di prodotti, soltanto l'applicazione dei dazi doganali; che, dall'altra, questi regimi comportano l'applicazione di dazi doganali e di prelievi all'importazione, in particolare di talune carni e dei prodotti trasformati a base de ortofrutticoli, la riscossione di prelievi per quanto riguarda i cereali e il riso, nonché i prodotti trasformati a base di cereali e di riso, l'imposizione di un dazio ad valorem e di un elemento mobile su alcune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli, l'applicazione di dazi doganali e di altre misure in merito alla loro importazione per i prodotti della pesca, per determinati ortofrutticoli e per i grassi; che gli obblighi della Comunità nei confronti degli Stati ACP in virtù dell'articolo 168, paragrafo 2, lettera a) della convenzione possono essere rispettati se si esonerano totalmente o parzialmente i prodotti in questione, originari degli Stati ACP, dai dazi all'importazione;

considerando che è opportuno precisare che i vantaggi derivanti dall'articolo 168, paragrafo 2, lettera a) della convenzione sono accordati soltanto ai prodotti originari ai sensi del protocollo n. 1 che è relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, che è allegato alla convenzione e la cui applicazione anticipata è stata decisa con il regolamento (CEE) n. 714/90 (1);

considerando che è inoltre opportuno subordinare detti vantaggi a taluni condizioni nonché limitarli a determinati quantitativi annuali e pluriennali;

considerando che sono sempre esistite correnti tradizionali di scambi fra gli Stati ACP e i dipartimenti francesi d'oltremare e che è quindi opportuno prevedere misure che favoriscano l'importazione di taluni prodotti originari degli Stati ACP nei dipartimenti francesi d'oltremare per il fabbisogno del consumo locale di tali prodotti, anche trasformati; che è opportuno prevedere la possibilità di modificare il regime di accesso ai mercati dei prodotti originari degli Stati ACP di cui all'articolo 168, paragrafo 2 della convenzione, in particolare in funzione delle necessità di sviluppo economico di tali dipartimenti;

considerando che occorre precisare che sono applicabili clausole di salvaguardia previste nei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli e nelle regolamentazioni specifiche introdotte in seguito all'attuazione della politica agricola comune; che, in virtù dell'applicazione anticipata di taluni disposizioni relative alla cooperazione commerciale di cui alla convenzione, l'articolo 177 di quest'ultima è applicabile a titolo complementare al regolamento (CEE) n. 1316/87 del Consiglio, dell'11 maggio 1987, relativo alle misure di salvaguardia previste dalla terza convenzione ACP-CEE (2), il quale rimane applicabile durante il periodo transitorio e sarà sostituito da un regolamento di applicazione valido per la durata della quarta convenzione;

considerando che l'associazione alla Comunità dei paesi e territori d'oltremare, in appresso denominato «paesi e territori» è disciplinata dalla decisione 86/283/CEE (3), modificata da ultimo dalla decisione 90/146/CEE (4), e dalla decisione 86/47/CEE (5), modificata da ultimo dalla decisione 86/645/CEE (6), per quanto riguarda il regime d'importazione dei prodotti agricoli e di talune merci ottenute dalla trasformazione dei prodotti agricoli e le norme di origine, e che le sue clausole di salvaguardia si applicano a titolo complementare; che, a decorrere dall'entrata in vigore di una nuova decisione, saranno applicabili le disposizioni in essa contenute;

considerando che i prodotti della pesca sono soggetti all'osservanza delle condizioni previste all'articolo 1 del protocollo concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia, allegato al trattato che modifica i trattati che istituiscono le Comunità europee per quanto concerne la Groenlandia, firmato il 13 marzo 1984 (7), nonché all'osservanza delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 225/85 del Consiglio, del 29 gennaio 1985, che prevedono talune misure specifiche concernenti il regime particolare applicabile alla Groenlandia in materia di pesca (8);

considerando che in virtù del regolamento (CEE) n. 1820/87 del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativo all'applicazione della decisione n. 2/87 del Consiglio dei ministri ACP-CEE relativa all'applicazione anticipata del protocollo alla terza convenzione ACP-CEE a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee (9), le misure transitorie fissate nel protocollo precitato ed applicabili alle importazioni in Spagna e in Portogallo dei prodotti originari degli Stati ACP, durante i periodi previsti nel protocollo precitato, sono anche applicabili nell'ambito della convenzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento è applicabile ai prodotti originari degli Stati ACP elencati nell'allegato I o dei paesi e territori elencati nell'allegato II.

2. Le regole di origine applicabili a tali prodotti importati dagli Stati ACP o dai paesi e territori sono rispettivamente quelle contenute nel protocollo n. 1 allegato alla convenzione e quelle previste all'articolo 2 della decisione 90/146/CEE. Esse cessano di essere applicabili al momento dell'entrata in vigore delle norme analoghe contenute nella decisione da adottare in merito all'associazione dei paesi e territori.

3. Se lo statuto dei paesi e territori elencati nell'allegato II subisce una modifica, la Commissione adatta in conformità l'elenco degli Stati, paesi e territori di cui agli allegati I e II.

TITOLO I

Carni bovine

Articolo 2

I prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89 (2), sono ammessi all'importazione in esenzione dai dazi doganali.

Qualora le importazioni nella Comunità dei prodotti di ai codici NC 0201, 0202, 0206 10 95, 0206 29 91, 1602 50 10 e 1602 90 61 originari di uno Stato ACP o di un paese o territorio, superino, nel corso di un anno, un quantitativo pari al volume delle importazioni effettuate dalla Comunità nel corso dell'anno, tra il 1969 e il 1974, in cui sono...

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