Council Regulation (EC) No 3011/95 of 19 December 1995 amending Regulation (EEC) No 823/87 laying down special provisions relating to quality wines produced in specific regions
Published date | 28 December 1995 |
Subject Matter | Wine |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 314, 28 December 1995 |
Regolamento (CE) n. 3011/95 del Consiglio, del 19 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 823/87 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate
Gazzetta ufficiale n. L 314 del 28/12/1995 pag. 0014 - 0014
REGOLAMENTO (CE) N. 3011/95 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 823/87 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 129,
vista la proposta della Commissione,
visto il parare del Parlamento europeo (1),
considerando che l'accordo tra il Regno Unito e il Regno di Spagna e relative dichiarazioni in merito all'articolo 18 della direttiva relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (2), in particolare il punto ii), primo comma;
considerando che l'articolo 129 dell'atto di adesione di cui sopra ha consentito l'utilizzazione dei nomi composti « British Sherry », « Irish Sherry » e « Cyprus Sherry » sul territorio del Regno Unito e dell'Irlanda fino al 31 dicembre 1995;
considerando che è opportuno offrire un'informazione corretta ai consumatori, anche nella pubblicità, e una protezione adeguata degli interessi legittimi dei viticoltori delle regioni determinate; che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 823/87 (3),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 823/87, il testo del primo comma è modificato come segue:
a) nella frase introduttiva i termini « la designazione e la presentazione » sono sostituiti dai termini « la designazione, la presentazione e la pubblicità »;
b) il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:
« - il nome di una regione determinata di cui all'articolo 3, che figura nell'elenco compilato a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, ».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella...
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