Council Regulation (EC) No 3011/95 of 19 December 1995 amending Regulation (EEC) No 823/87 laying down special provisions relating to quality wines produced in specific regions

Published date28 December 1995
Subject MatterWine
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 314, 28 December 1995
EUR-Lex - 31995R3011 - IT

Regolamento (CE) n. 3011/95 del Consiglio, del 19 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 823/87 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate

Gazzetta ufficiale n. L 314 del 28/12/1995 pag. 0014 - 0014


REGOLAMENTO (CE) N. 3011/95 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 823/87 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 129,

vista la proposta della Commissione,

visto il parare del Parlamento europeo (1),

considerando che l'accordo tra il Regno Unito e il Regno di Spagna e relative dichiarazioni in merito all'articolo 18 della direttiva relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (2), in particolare il punto ii), primo comma;

considerando che l'articolo 129 dell'atto di adesione di cui sopra ha consentito l'utilizzazione dei nomi composti « British Sherry », « Irish Sherry » e « Cyprus Sherry » sul territorio del Regno Unito e dell'Irlanda fino al 31 dicembre 1995;

considerando che è opportuno offrire un'informazione corretta ai consumatori, anche nella pubblicità, e una protezione adeguata degli interessi legittimi dei viticoltori delle regioni determinate; che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 823/87 (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 823/87, il testo del primo comma è modificato come segue:

a) nella frase introduttiva i termini « la designazione e la presentazione » sono sostituiti dai termini « la designazione, la presentazione e la pubblicità »;

b) il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:

« - il nome di una regione determinata di cui all'articolo 3, che figura nell'elenco compilato a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT