Council Regulation (EC) No 47/1999 of 22 December 1998 on the arrangements for imports of certain textile products originating in Taiwan

Published date16 January 1999
Subject MatterTextiles,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 12, 16 January 1999
EUR-Lex - 31999R0047 - IT 31999R0047

Regolamento (CE) n. 47/1999 del Consiglio del 22 dicembre 1998 relativo al regime di importazione per taluni prodotti tessili originari di Taiwan

Gazzetta ufficiale n. L 012 del 16/01/1999 pag. 0001 - 0026


REGOLAMENTO (CE) N. 47/1999 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1998 relativo al regime di importazione per taluni prodotti tessili originari di Taiwan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CE) n. 3060/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo al regime di importazione per taluni prodotti tessili originari di Taiwan (1), è in vigore fino al 31 dicembre 1998;

considerando che è opportuno mantenere questo regime oltre la suddetta data e fino all'adesione di Taiwan all'Organizzazione mondiale del commercio;

considerando che, per garantire il rispetto degli obiettivi del presente regolamento, è opportuno subordinare l'immissione in libera pratica dei prodotti ad un'autorizzazione all'importazione su presentazione di un documento d'esportazione rilasciato a Taiwan da un organismo che fornisca tutte le garanzie necessarie;

considerando che è opportuno non prevedere l'imputazione sui limiti quantitativi succitati dei prodotti introdotti sul territorio doganale della Comunità in regime di perfezionamento attivo o in un altro regime di ammissione temporanea e riesportati al di fuori dello stesso territorio tali quali o previa trasformazione, come pure dei prodotti artigianali o del folclore tradizionale, per i quali deve essere istituito un regime di certificazione ad hoc;

considerando che, per i prodotti tessili che rientrano nel regime di importazione applicabile a Taiwan e per i quali non è stato fissato alcun limite quantitativo, è opportuno prevedere la possibilità di introdurre siffatti limiti quando siano riunite determinate condizioni;

considerando che, qualora si accerti che i prodotti originari di Taiwan soggetti al presente regolamento sono stati importati nella Comunità aggirando le sue disposizioni, è opportuno prevedere la possibilità di detrarre i quantitativi in causa dai limiti quantitativi corrispondenti fissati a norma del presente regolamento;

considerando che è opportuno prevedere la possibilità di introdurre limiti quantitativi specifici per i prodotti ottenuti nel traffico di perfezionamento passivo;

considerando che il regime di importazione attualmente in vigore scade il 31 dicembre 1998; che è necessario prevedere disposizioni transitorie per i prodotti spediti anteriormente al 1° gennaio 1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo che va dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2001, l'importazione nella Comunità dei prodotti tessili delle categorie di cui all'allegato I è disciplinata dal presente regolamento.

2. La classificazione si basa sulla nomenclatura combinata (NC).

3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, l'importazione nella Comunità di prodotti tessili di cui al paragrafo 1 non è soggetta né a restrizioni quantitative né a misure di effetto equivalente.

Articolo 2

1. Negli anni 1999, 2000 e 2001 l'importazione nella Comunità dei prodotti tessili di cui all'allegato II, originari di Taiwan, avviene entro i limiti quantitativi comunitari fissati nel suddetto allegato.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la nozione di prodotto originario e le modalità di controllo dell'origine sono quelle stabilite dalla normativa comunitaria in materia.

3. Fatte salve le altre disposizioni del presente articolo, l'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti menzionati al paragrafo 1 è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione rilasciata dalle autorità degli Stati membri su domanda dell'importatore e su presentazione da parte sua di un documento d'esportazione conforme al modello riportato all'allegato III e rilasciato dalla Taiwan Textile Federation.

4. Le autorità dello Stato membro d'importazione rilasciano l'autorizzazione d'importazione conformemente...

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