Council Regulation (EC) No 1544/95 of 29 June 1995 amending Regulation (EEC) No 822/87 on the common organization of the market in wine

Published date30 June 1995
Subject MatterWine
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 148, 30 June 1995
EUR-Lex - 31995R1544 - IT

Regolamento (CE) n. 1544/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

Gazzetta ufficiale n. L 148 del 30/06/1995 pag. 0031 - 0032


REGOLAMENTO (CE) N. 1544/95 DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, per tener conto delle particolari condizioni nelle quali sono prodotti i vini da tavola in Spagna, è opportuno prevedere delle deroghe temporanee in materia di taglio e di acidità totale di taluni vini da tavola prodotti in tale Stato membro;

considerando che a norma dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87 (4) una certa forma di disacidificazione è ammessa solo in via transitoria; che, per poter adottare una decisione definitiva in merito a tale tecnica, è opportuno prorogare il periodo sperimentale in corso almeno fino al termine della campagna 1995/1996;

considerando che a norma dell'articolo 46, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87 si possono effettuare campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva soltanto fino alla campagna viticola 1994/1995; che per poterne valutare l'efficacia è opportuno protrarne l'attuazione per una campagna viticola;

considerando che l'attuale situazione in materia di disponibilità di vini, per la campagna 1994/1995, consente la totale o parziale immissione sul mercato dei prodotti oggetto di contratti di magazzinaggio a lungo termine;

considerando che a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, dell'articolo 20, paragrafo 2, dell'articolo 39, paragrafo 12 e dell'articolo 65, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 822/87, nel corso della campagna vitivinicola 1994/1995 la Commissione è tenuta a presentare al Consiglio relazioni relative alle zone viticole, all'alcolizzazione, all'incidenza delle misure strutturali e il loro nesso con la distillazione obbligatoria, ai tenori massimi di anidride solforosa dei vini, nonché le eventuali proposte che ne derivano; che per mettere a punto tali relazioni, è stata necessaria...

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