Council Regulation (EC) No 1891/2006 of 18 December 2006 amending Regulations (EC) No 6/2002 and (EC) No 40/94 to give effect to the accession of the European Community to the Geneva Act of the Hague Agreement concerning the international registration of industrial designs

Published date29 December 2006
Subject MatterExternal relations,Intellectual, industrial and commercial property
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 386, 29 December 2006
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29.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 386/14

REGOLAMENTO (CE) N. 1891/2006 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 6/2002 e il regolamento (CE) n. 40/94 allo scopo di rendere operativa l'adesione della Comunità europea all’atto di Ginevra dell’accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (1), ha istituito il sistema comunitario dei disegni e modelli mediante il quale le imprese possono ottenere, attraverso un’unica procedura, disegni e modelli comunitari cui viene garantita una protezione uniforme e che producono i loro effetti in tutto il territorio della Comunità.
(2) A seguito dei preparativi avviati e condotti dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) con la partecipazione degli Stati membri che sono membri dell’Unione dell'Aia, degli Stati membri che non sono membri di tale Unione e della Comunità europea, il 2 luglio 1999 la conferenza diplomatica, convocata a tal fine a Ginevra, ha adottato l’atto di Ginevra dell’accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali (di seguito denominato «atto di Ginevra»).
(3) Il Consiglio, tramite la decisione 954, ha approvato l’adesione della Comunità europea all’atto di Ginevra dell’accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali (2) e ha autorizzato il presidente del Consiglio a depositare lo strumento di adesione presso il direttore generale dell'OMPI a decorrere dalla data di adozione da parte del Consiglio delle misure necessarie a rendere operativa l'adesione della Comunità all’atto di Ginevra. Il presente regolamento contiene tali misure.
(4) È opportuno incorporare le misure appropriate nel regolamento (CE) n. 6/2002 tramite l’inserimento di un nuovo titolo relativo alla «Registrazione internazionale dei disegni e modelli».
(5) Le norme e le procedure correlate alle registrazioni internazionali di disegni e modelli che designano la Comunità dovrebbero, in linea di principio, essere identiche alle norme e alle procedure applicabili alle domande relative ai disegni e modelli comunitari. In base a tale principio una registrazione internazionale che designa la Comunità dovrebbe essere sottoposta ad un esame degli impedimenti alla registrazione prima di essere operativa al pari di un disegno o modello comunitario registrato. Analogamente, una registrazione internazionale che ha la stessa validità di un disegno o modello comunitario registrato dovrebbe essere soggetta alle stesse norme in materia di invalidazione applicabili a un disegno o modello comunitario registrato.
(6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 6/2002.
(7)
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