Council Regulation (EC) No 1595/97 of 24 July 1997 amending Regulation (EC) No 3066/95 establishing certain concessions in the form of Community tariff quotas for certain agricultural products and providing for the adjustment, as an autonomous and transitional measure, of certain agricultural concessions provided for in the Europe Agreements to take account of the Agreement on agriculture concluded during the Uruguay Round Multilateral Trade Negotiations, and repealing Regulation (EEC) No 1988/93

Published date08 August 1997
Subject MatterCommercial policy,Customs duties: Community tariff quotas,World Trade Organization,General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 216, 8 August 1997
EUR-Lex - 31997R1595 - IT

Regolamento (CE) n. 1595/97 del Consiglio del 24 luglio 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 3066/95, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e che abroga il regolamento (CEE) n. 1988/93

Gazzetta ufficiale n. L 216 del 08/08/1997 pag. 0001 - 0054


REGOLAMENTO (CE) N. 1595/97 DEL CONSIGLIO del 24 luglio 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 3066/95, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e che abroga il regolamento (CEE) n. 1988/93

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che le misure previste dal regolamento (CE) n. 3066/95 (1) in vista di un adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round sono state prorogate sino al 31 dicembre 1996 a norma del regolamento (CE) n. 1194/96 (2) e successivamente sino al 31 dicembre 1997 a norma del regolamento (CE) n. 2490/96 (3);

considerando che, in base alle direttive adottate dal Consiglio il 6 marzo 1995, la Commissione ed i paesi associati interessati hanno portato a termine i negoziati in vista della conclusione di protocolli addizionali agli accordi europei;

considerando che, date le scadenze troppo ravvicinate, i protocolli addizionali agli accordi europei non potranno entrare in vigore il 1° luglio 1997; che pertanto le modificazioni di talune concessioni previste dai suddetti protocolli nel settore agricolo per il periodo che inizia il 1° luglio 1997 non potranno essere poste in applicazione nel quadro dell'entrata in vigore dei suddetti protocolli;

considerando che tuttavia la messa in atto delle suddette modificazioni costituisce un elemento essenziale del risultato dei negoziati in vista della conclusione di protocolli addizionali agli accordi europei; che occorre peraltro garantire una transizione armoniosa tra i regimi preferenziali agricoli autonomi e transitori previsti dal regolamento (CE) n. 3066/95, applicabili sino al 31 dicembre 1997, e i nuovi regimi preferenziali agricoli che saranno definiti nel quadro dei protocolli addizionali agli accordi europei;

considerando che è pertanto opportuno adeguare le misure previste dal regolamento (CE) n. 3066/95, modificando il medesimo in modo da consentire l'applicazione anticipata, a decorrere dal 1° luglio 1997, dei risultati dei negoziati in vista della conclusione dei protocolli addizionali agli accordi europei per quanto concerne il settore agricolo;

considerando che per consentire, a fini di semplificazione, l'attuazione pluriennale delle concessioni di cui al presente regolamento, occorre sopprimere la limitazione al 31 dicembre 1997 del periodo d'applicazione dello stesso; che occorre inoltre prevedere talune disposizioni, compresa l'abrogazione del regolamento (CEE) n. 1988/93 (4), che consentano una transizione armoniosa dal regime autonomo instaurato dal presente regolamento verso il regime convenzionale previsto dai protocolli addizionali,

HA...

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