Council Regulation (EC) No 1298/2000 of 8 June 2000 amending for the fifth time Regulation (EC) No 850/98 for the conservation of fishery resources through technical measures for the protection of juveniles of marine organisms

Published date22 June 2000
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 148, 22 June 2000
EUR-Lex - 32000R1298 - IT

Regolamento (CE) n. 1298/2000 del Consiglio, dell'8 giugno 2000, recante quinta modifica del regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame

Gazzetta ufficiale n. L 148 del 22/06/2000 pag. 0001 - 0002


Regolamento (CE) n. 1298/2000 del Consiglio

dell'8 giugno 2000

recante quinta modifica del regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando quanto segue:

(1) A causa di particolarità geografiche e stagionali, è opportuno che gli Stati membri adottino modalità specifiche per le reti da traino selettive e le reti con porta di uscita che i pescherecci battenti la loro bandiera e registrati nella Comunità devono utilizzare nella pesca dei gamberi. Occorre pertanto modificare l'articolo 25 del regolamento (CE) n. 850/98(4).

(2) Secondo un recente parere scientifico, i quantitativi di cicerello nella zona al largo della costa dell'Inghilterra e della costa orientale della Scozia sono attualmente insufficienti per sostenere sia la loro pesca, sia le esigenze di varie specie per le quali il cicerello è un componente principale della loro alimentazione. Occorre pertanto chiudere la pesca del cicerello in detta zona.

(3) L'articolo 46 del regolamento (CE) n. 850/98 dovrebbe essere riformulato per meglio chiarirne l'applicabilità.

(4) Occorre rivedere o introdurre le taglie minime per taluni crostacei e molluschi bivalvi.

(5) Occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 850/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 850/98 è modificato come segue:

1) All'articolo 25, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Al più tardi il 1o luglio 2002, per la cattura di gamberetti grigi e di gamberetti rosa è utilizzata una rete da traino selettiva o una rete da traino con una porta di uscita conformemente alle norme particolareggiate che gli Stati membri stabiliscono secondo quanto previsto all'articolo 46. Dette norme sono applicabili soltanto alle reti trainate da pescherecci."

2) È inserito il seguente...

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