COUNCIL REGULATION (EC) No 3697/93 of 20 December 1993 withdrawing tariff concessions in accordance with Article 23 (2) and Article 27 (3) (a) of the Free Trade Agreement between the Community and Austria (General Motors Austria)

Published date31 December 1993
Subject MatterCCT: derogations,External relations,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 343, 31 December 1993
EUR-Lex - 31993R3697 - IT

REGOLAMENTO (CE) N. 3697/93 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1993 relativo alla revoca di concessioni tariffarie ai sensi dell' articolo 23, paragrafo 2 e dell' articolo 27, paragrafo 3, lettera a) dell' accordo di libero scambio tra la Comunità e la Repubblica d' Austria (General Motors Austria)

Gazzetta ufficiale n. L 343 del 31/12/1993 pag. 0001 - 0003


REGOLAMENTO (CE) N. 3697/93 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1993 relativo alla revoca di concessioni tariffarie ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2 e dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera a) dell'accordo di libero scambio tra la Comunità e la Repubblica d'Austria (General Motors Austria)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo di libero scambio tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria è stato firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972 (1);

considerando che l'accordo abolisce i dazi doganali negli scambi tra la Comunità e la Repubblica d'Austria per quanto riguarda i prodotti industriali originari delle parti contraenti ai sensi del protocollo n. 3 dell'accordo;

considerando che a norma dell'accordo le parti devono creare condizioni di concorrenza leale per gli scambi;

considerando che l'articolo 23, paragrafo 1, punto iii) dell'accordo stabilisce che ogni aiuto pubblico nell'ambito degli scambi tra la Comunità e l'Austria che falsi o minacci di falsare la concorrenza, favorendo determinate imprese oppure la produzione di determinati prodotti, è incompatibile con il buon funzionamento dell'accordo;

considerando che, in una dichiarazione pubblicata contemporaneamente all'accordo di libero scambio, la Comunità afferma di aver intenzione di esaminare eventuali pratiche contrarie all'articolo suddetto in base ai criteri derivanti dall'applicazione dell'articolo 92 del trattato CEE;

considerando che nel marzo 1991 la Commissione ha appreso che le autorità federali e regionali austriache intendevano accordare un aiuto pubblico del 15 % alla General Motors Austria (GMA) a favore di investimenti per espandere la produzione di componenti di cambi di velocità, alberi a camme e teste cilindri presso lo stabilimento di Aspern/Vienna; che i cambi di velocità sono importati nella Comunità per essere montati in automobili della General Motors, mentre i componenti del motore sono esportati in Ungheria, dove sono montati sui motori General Motors;

considerando che il regolamento (CEE) n....

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