Council Regulation (EC) No 6/2000 of 17 December 1999 concerning the arrangements applicable to imports into the Community of products originating in the Republics of Bosnia and Herzegovina and Croatia and to imports of wine originating in the Former Yugoslav Republic of Macedonia and the Republic of Slovenia

Published date05 January 2000
Subject MatterPreferential systems,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 2, 05 January 2000
EUR-Lex - 32000R0006 - IT

Regolamento (CE) n. 6/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia e alle importazioni di vini originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Repubblica di Slovenia

Gazzetta ufficiale n. L 002 del 05/01/2000 pag. 0001 - 0050


REGOLAMENTO (CE) N. 6/2000 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1999

relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia e alle importazioni di vini originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Repubblica di Slovenia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) il regolamento (CE) n. 70/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia e alle importazioni di vini originari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Repubblica di Slovenia(1) scade il 31 dicembre 1999;

(2) il regime in oggetto dovrà essere sostituito, al momento opportuno, dalle disposizioni previste dai futuri accordi bilaterali e da accordi specifici sul vino che dovranno essere negoziati con i paesi in questione; nel frattempo, è opportuno che il regime concesso dal regolamento (CE) n. 70/97 rimanga in vigore; è opportuno che i massimali tariffari per i prodotti industriali vengano incrementati annualmente del 5 %, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 70/97; il regolamento (CE) n. 70/97 è stato modificato in numerose occasioni e, tenendo conto delle modifiche apportate alla nomenclatura combinata e alle suddivisioni Taric e di altri adeguamenti tecnici, sembra opportuno rinnovare il regime preferenziale autonomo nel quadro di un regolamento nuovo e completo; non è necessario includere nell'applicazione del presente regolamento i prodotti per i quali la tariffa doganale comune prevede una esenzione dai dazi;

(3) in conformità dell'approccio regionale dell'Unione europea, basato sulle conclusioni del Consiglio del 29 aprile 1997, lo sviluppo di rapporti bilaterali tra l'Unione europea e le Repubbliche della ex Iugoslavia, ad esclusione della Slovenia, è soggetto a certe condizioni; il rinnovo del regime preferenziale autonomo è legato al rispetto dei principi democratici fondamentali e dei diritti umani e alla disponibilità dei paesi in oggetto a favorire lo sviluppo di relazioni economiche reciproche; risulta quindi opportuno controllare il rispetto delle suddette condizioni da parte di Bosnia-Erzegovina, Croazia e Repubblica federale di Iugoslavia;

(4) la Bosnia-Erzegovina e la Croazia continuano a soddisfare le condizioni sopracitate; è quindi opportuno continuare a garantire ai suddetti paesi l'inclusione nel regime di preferenze commerciali autonome;

(5) all'epoca dell'estensione del regime di preferenze commerciali autonome alla Repubblica federale di Iugoslavia, in data 29 aprile 1997, il Consiglio ha adottato una dichiarazione in cui illustrava le proprie aspettative relative al processo di democratizzazione e, in particolare, all'applicazione completa e rapida delle raccomandazioni "Gonzalez"; nello stesso documento si sottolineava che, in assenza di progressi verso la conformità ai suddetti criteri, la decisione di concedere un regime preferenziale autonomo avrebbe potuto essere revocata; relativamente ai suddetti criteri non è stato fatto alcun progresso e alla luce degli eventi in Kosovo e nella regione, non risulta ancora opportuno includere la Repubblica federale di Iugoslavia nel regime autonomo, senza che ciò pregiudichi la possibilità di includere la Repubblica federale di Iugoslavia in una fase successiva, una volta raggiunta la conformità con i sopracitati criteri;

(6) le concessioni preferenziali comportano l'esenzione dai dazi doganali e la soppressione delle restrizioni quantitative per i prodotti industriali, fatta eccezione per alcuni prodotti soggetti a massimali tariffari, nonché concessioni specifiche per vari prodotti agricoli;

(7) il regime applicabile alle importazioni di prodotti tessili provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e dalla Croazia è disciplinato dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni(2);

(8) per la certificazione di origine e i metodi di cooperazione amministrativa occorrerebbe avvalersi delle pertinenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(3);

(9) si può instaurare una vigilanza comunitaria mediante una procedura amministrativa consistente nell'imputare, a livello comunitario, le importazioni dei prodotti in questione sui massimali tariffari a mano a mano che i prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica; detta procedura amministrativa deve prevedere la possibilità di ripristinare i dazi doganali non appena i massimali in questione vengano raggiunti a livello comunitario;

(10) questa procedura amministrativa richiede una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve poter controllare, fra l'altro, lo stato di imputazione sui massimali;

(11) spetta alla Comunità decidere di aprire...

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