Council Regulation (EC) No 1524/2000 of 10 July 2000 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of bicycles originating in the People's Republic of China

Published date14 July 2000
Subject MatterCommercial policy,Dumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 175, 14 July 2000
EUR-Lex - 32000R1524 - IT

Regolamento (CE) n. 1524/2000 del Consiglio, del 10 luglio 2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese

Gazzetta ufficiale n. L 175 del 14/07/2000 pag. 0039 - 0052


Regolamento (CE) n. 1524/2000 del Consiglio

del 10 luglio 2000

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), in particolare gli articoli 9 e 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure oggetto di riesame concernenti la Repubblica popolare cinese

(1) Nell'ottobre 1991 la Commissione ha annunciato l'apertura(2) di un'inchiesta antidumping (in appresso denominata "l'inchiesta iniziale") relativa alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese (in appresso denominata "Cina").

(2) Nel settembre 1993 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 30,6 % sulle importazioni di biciclette originarie della Cina [regolamento (CEE) n. 2474/93(3)].

(3) Nell'aprile 1996 la Commissione ha avviato un'inchiesta concernente l'elusione del dazio [regolamento (CE) n. 703/96(4)], a seguito della quale nel gennaio 1997 il dazio è stato esteso alle importazioni di talune parti di bicicletta originarie della Cina [regolamento (CE) n. 71/97(5)].

2. Misure in vigore concernenti altri paesi

(4) Nel marzo 1998 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie dell'Indonesia, della Malaysia e della Thailandia [regolamento (CE) n. 648/96(6)].

(5) Nel febbraio 1999 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle biciclette originarie di Taiwan [regolamento (CE) n. 397/1999(7)].

3. Domanda di riesame

(6) A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di biciclette originarie della Cina(8), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame delle suddette misure ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso denominato "regolamento di base").

(7) La domanda è stata presentata nel giugno 1998 dall'Associazione europea dei fabbricanti di biciclette (EBMA), per conto dei produttori comunitari di biciclette la cui produzione complessiva costituisce una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale (in appresso denominati "produttori comunitari denunzianti").

(8) La EBMA ha dichiarato che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio subiti dall'industria comunitaria. Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti, la Commissione ha avviato un'inchiesta(9), conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

4. Inchiesta

(9) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame i produttori comunitari denunzianti, i produttori esportatori, gli importatori e i consumatori, nonché i rappresentanti del paese esportatore e ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

(10) La Commissione ha inviato questionari alle parti notoriamente interessate e ha ricevuto una risposta da 10 produttori comunitari denunzianti che avevano partecipato all'inchiesta iniziale (in appresso denominati "il campione") e da 14 produttori esportatori cinesi. Fra questi ultimi, avevano esportato biciclette nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta le 11 società qui di seguito elencate:

- Catic Bicycle Co., Ltd

- Giant (Cina)

- Huiyang Kenton Bicycle Group Ltd

- Liyang Machinery (SZ)

- Merida Bicycles (Cina)

- Ming Cycle

- Phoenix Co.

- Shenzhen Overlord

- Shenzhen Bao An Bike

- Shun Lu Bicycle Co.

- Universal Cycle Corporation (Cina).

(11) Sono state svolte inchieste presso le sedi delle seguenti società:

a) Produttori del paese analogo (Messico):

- Biciclo SA de CV, San Luis Potosi

- Bicileyca SA de CV, Apizaco

- Mercurio SA de CV, San Luis Potosi

b) Produttori comunitari denunzianti (il campione):

- Batavus BV, Heerenveen, Paesi Bassi

- BH SA, Vitoria, Spagna

- Cycleurope international SA, Romilly/Seine, Francia

- Dawes Cycles Ltd, Birmingham, Regno Unito

- Derby Cycles Werke GmbH, Cloppenburg, Germania

- Hercules Fahrrad GmbH & Co. KG, Nürnberg, Germania

- Koninklijke Gazelle BV, Dieren, Paesi Bassi

- Kynast AG, Quakenbrück, Germania

- Micmo Gitane SA, Machecoul, Francia

- Raleigh Industries Ltd, Nottingham, Regno Unito.

(12) L'inchiesta relativa al rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio ha coperto il periodo compreso tra il 1o settembre 1997 e il 31 agosto 1998 (in appresso denominato "periodo dell'inchiesta"). Per determinare il rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio, è stato esaminato l'andamento nel periodo compreso tra il 1995 e il 31 agosto 1998 (in appresso denominato "periodo considerato").

(13) Tenuto conto della complessità dell'inchiesta, non è stato possibile completare il riesame entro il normale termine di un anno previsto dall'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base.

(14) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, e dell'interesse della Comunità.

(15) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali sui quali si basano le conclusioni del presente riesame ed è stato loro concesso un termine entro il quale presentare osservazioni in merito. Le osservazioni ricevute sono state prese in considerazione e, se del caso, le risultanze sono state opportunamente modificate.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(16) Il prodotto in esame è lo stesso coperto dall'inchiesta iniziale, cioè biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore, classificati ai codici NC 8712 00 10, 8712 00 30 e 8712 00 80.

(17) Nell'inchiesta iniziale, le biciclette sono state classificate nelle seguenti categorie:

A) biciclette fuoristrada, chiamate anche mountain bike (MTB)

B) biciclette da trekking, da città e da turismo

C) biciclette per ragazzi e per bambini

D) altre biciclette sportive e da corsa.

(18) La presente inchiesta si è basata sulle stesse categorie. Tuttavia, va notato che non vi sono divisioni chiare tra le varie categorie, che in parte si sovrappongono. In numerosi casi un tipo di bicicletta può essere classificato in più categorie.

(19) L'inchiesta ha accertato che tutte le biciclette sono vendute attraverso canali di distribuzione analoghi sul mercato comunitario. Dato che le applicazioni di base e gli impieghi sono identici, i modelli classificati in diverse categorie sono frequentemente intercambiabili e quindi concorrenziali. Alla luce di tali elementi, è stato concluso che l'intera gamma di modelli può essere considerata come un unico prodotto.

(20) Inoltre, l'inchiesta ha accertato che le biciclette prodotte e vendute dall'industria comunitaria sul mercato comunitario, quelle prodotte e vendute dai produttori messicani sul mercato messicano e quelle importate sul mercato comunitario originarie della Cina sono simili e quindi costituiscono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. RISCHIO DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

1. Osservazioni preliminari

(21) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, questo tipo di riesame relativo al dumping intende determinare se durante il periodo dell'inchiesta si sono verificate pratiche di dumping e se la scadenza delle misure in vigore implica il rischio del persistere o della reiterazione del dumping (cfr. articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base). Le risultanze relative al dumping vanno considerate alla luce del fatto che le importazioni comunitarie del prodotto in esame sono calate da 2,5 milioni di unità nel 1991 a meno di 14000 unità nel periodo dell'inchiesta. Inoltre, i produttori esportatori cinesi che hanno collaborato alla presente inchiesta rappresentavano soltanto il 30 % di queste importazioni durante il periodo dell'inchiesta.

2. Rischio del persistere del dumping

a) Paese analogo

(22) Le misure vigenti fissano un'unica aliquota di dazio su tutte le importazioni di biciclette originarie della Cina. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, la Commissione ha applicato gli stessi metodi impiegati nell'inchiesta iniziale. Pertanto il valore normale è stato determinato in base alle informazioni ottenute in un paese terzo ad economia di mercato (in appresso denominato "paese analogo").

(23) Nell'inchiesta iniziale è stato scelto come paese analogo Taiwan. Tuttavia, tale scelta non è stata considerata appropriata nella presente inchiesta tenuto conto che è in corso un analogo procedimento antidumping relativo alle esportazioni di biciclette originarie di Taiwan e che il paese non è stato proposto da nessuna parte interessata.

(24) I produttori comunitari denunzianti hanno invece proposto il Messico come paese analogo. Nell'avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a presentare le loro osservazioni sull'opportunità di questa scelta. Alcuni produttori esportatori cinesi hanno affermato che i produttori comunitari denunzianti non sono riusciti a dimostrare che la scelta del Messico sia più opportuna rispetto alla scelta di...

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