Council Regulation (EC) No 2454/1999 of 15 November 1999 amending Regulation (EC) No 1628/96 relating to aid for Bosnia and Herzegovina, Croatia, the Federal Republic of Yugoslavia and the former Yugoslav Republic of Macedonia, in particular by the setting up of a European Agency for Reconstruction

Published date20 November 1999
Subject MatterFinancial provisions,Provisions under Article 235 EEC,Assistance,External relations
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 299, 20 November 1999
EUR-Lex - 31999R2454 - IT

Regolamento (CE) n. 2454/1999 del Consiglio, del 15 novembre 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 1628/96 relativo all'aiuto alla Bosnia Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, in particolare attraverso l'istituzione dell'Agenzia europea per la ricostruzione

Gazzetta ufficiale n. L 299 del 20/11/1999 pag. 0001 - 0008


REGOLAMENTO (CE) N. 2454/1999 DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 1628/96 relativo all'aiuto alla Bosnia Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, in particolare attraverso l'istituzione dell'Agenzia europea per la ricostruzione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare I'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

considerando quanto segue:

(1) a seguito della risoluzione n. 1244 del 10 giugno 1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite deve essere attuato urgentemente un programma di ricostruzione che comprenda misure di sostegno al reinsediamento dei profughi e al rilancio economico del Kosovo;

(2) il Consiglio europeo del 3 e 4 giugno 1999 ha confermato la volontà dell'Unione europea di svolgere un ruolo fondamentale e di contribuire in modo decisivo agli sforzi di ricostruzione nella regione, in particolare nel Kosovo, ed ha invitato la Commissione ad elaborare in via prioritaria proposte relative all'organizzazione dell'aiuto alla ricostruzione previsto e, in particolare, ai mezzi e ai meccanismi adeguati per mettere in atto siffatto programma, compresa la creazione di un'agenzia che potrà essere incaricata dell'attuazione dei programmi di ricostruzione della Comunità;

(3) il Patto di stabilità sottolinea in particolare il ruolo dell'Unione europea nel rafforzamento delle istituzioni democratiche ed economiche nella regione;

(4) gli obiettivi perseguiti per quanto riguarda tale regione vertono sulla ricostruzione, il rilancio e lo sviluppo economico, sociale e istituzionale;

(5) i programmi d'aiuto necessari alla ricostruzione del Kosovo non potranno essere attuati senza creare mezzi e meccanismi adeguati;

(6) il regolamento (CE) n. 1628/96(2), prevede in particolare gli obiettivi, i meccanismi e gli strumenti per la ricostruzione delle regioni cui si applica il suddetto regolamento, compreso il Kosovo;

(7) è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1628/96 per adeguarlo alle esigenze specifiche della ricostruzione del Kosovo, che renderà necessaria la rapida attuazione dei numerosi progetti di dimensioni limitate, di misure di sostegno al ritorno dei profughi e l'intervento di esperti in settori assai diversificati; è pertanto opportuno prevedere le disposizioni relative alla creazione e al funzionamento di una Agenzia europea per la ricostruzione in prosieguo denominata "agenzia" che possa essere incaricata dalla Commissione dell'attuazione dei programmi di ricostruzione;

(8) gli sforzi di ricostruzione devono unirsi a quelli della popolazione del Kosovo;

(9) è opportuno prevedere la partecipazione agli appalti ed ai contratti degli Stati che beneficiano dei programmi PHARE e degli Stati dell'Europa sudorientale;

(10) è opportuno garantire un coordinamento dell'assistenza alla ricostruzione con la Banca europea per gli investimenti, le istituzioni finanziarie internazionali e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, nonché con le organizzazioni non governative interessate;

(11) poiché le misure necessarie per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1628/96 sono misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(3); è opportuno che tali misure siano decise secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della suddetta decisione;

(12) l'autorità designata per l'amministrazione provvisoria del Kosovo dovrebbe essere consultata sull'attuazione dei programmi di ricostruzione;

(13) la gestione dei programmi di ricostruzione dovrebbe essere effettuata secondo norme e procedure efficaci e flessibili che consentano una rapida esecuzione;

(14) i programmi di ricostruzione devono essere gestiti in loco e, pertanto, inizialmente il centro operativo dell'Agenzia dovrebbe essere stabilito a Pristina e dovrà utilizzare i servizi generali situati nella sede di Salonicco;

(15) l'Agenzia eserciterà in un primo momento le sue attività nel Kosovo; spetta al Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, decidere di estendere le attività dell'Agenzia ad altre regioni della Repubblica federale di Jugoslavia (RFJ), quando saranno soddisfatte le condizioni necessarie;

(16) il mandato dell'Agenzia deve consentirle di gestire programmi di altre fonti di finanziamento che contribuiscono alla ricostruzione della regione, in particolare nell'ambito della cooperazione stabilita con le istituzioni finanziarie competenti;

(17) l'efficacia dell'Agenzia richiede un regolamento finanziario specifico che consenta interventi rapidi, pur garantendo la completa responsabilità di coloro che sono preposti alla gestione e la trasparenza della gestione stessa;

(18) l'Agenzia dovrà adottare le norme interne relative alle indagini effettuate dall'ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);

(19) l'Agenzia è istituita ai fini della ricostruzione e, una volta raggiunto tale obiettivo, ne verrà proposto lo scioglimento;

(20) è opportuno prevedere che la Commissione presenti al Consiglio una relazione sullo stato di applicazione del presente regolamento, corredata all'occorrenza di proposte, in particolare al fine di stabilire un quadro regolamentare unificato per l'assistenza alla regione;

(21) il regolamento (CE) n....

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