Council Regulation (EC) No 3318/94 of 22 December 1994 amending Regulation (EEC) No 3759/92 on the common organization of the market in fishery products and aquaculture

Published date31 December 1994
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 350, 31 December 1994
EUR-Lex - 31994R3318 - IT 31994R3318

Regolamento (CE) n. 3318/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 3759/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

Gazzetta ufficiale n. L 350 del 31/12/1994 pag. 0015 - 0019
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 8 pag. 0004
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 8 pag. 0004


REGOLAMENTO (CE) N. 3318/94 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 3759/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'adesione di taluni nuovi membri all'Unione richiede da un lato l'adattamento delle norme relative al riconoscimento delle organizzazioni di produttori e, dall'altro, la modifica dell'elenco delle specie ammissibili ai meccanismi d'intervento dell'organizzazione comune dei mercati;

considerando che le organizzazioni di produttori costituiscono il fulcro dell'organizzazione comune dei mercati; che, nell'attuale contesto sfavorevole del mercato, il loro ruolo deve essere potenziato ai fini, in particolare, di una più rapida applicazione delle misure di regolazione dell'offerta e di stabilizzazione dei prezzi; che, a tal riguardo, il controllo della validità di eventuali decisioni degli Stati membri volte ad estendere ai non aderenti l'obbligo di osservanza delle norme adottate da dette organizzazioni, deve essere effettuato a posteriori;

considerando che, in caso di grave perturbazione dei mercati, l'azione delle organizzazioni di produttori deve essere sostenuta in vista di assicurare, nella massima misura del possibile, l'efficacia delle misure da esse adottate; che, a tal fine, i non aderenti che commercializzano i propri prodotti all'interno della zona di attività di un'organizzazione di produttori rappresentativa devono conformarsi alle norme adottate dall'organizzazione in materia di restrizione dell'offerta, qualora detta organizzazione abbia adottato provvedimenti ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CEE) n. 3759/92 (4), e per i prodotti interessati; che, in tale circostanza, ai non aderenti spetta un'indennità concessa a determinate condizioni dagli Stati membri;

considerando che, in ragione di molteplici fattori, i prezzi medi dei principali prodotti hanno registrato sui mercati comunitari un calo sensibile e persistente; che questa tendenza incide notevolmente sul reddito dei produttori; che risulta pertanto opportuna, nel rispetto degli impegni internazionali assunti dalla Comunità, l'adozione di misure atte a garantire un migliore adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, al fine di assicurare, nella misura del possibile, un reddito equo ai produttori; che un'azione volta ad incoraggiare le organizzazioni di produttori affinché migliorino la qualità dei prodotti contribuisce alla realizzazione di questi obiettivi; che, al fine di sostenere le iniziative delle organizzazioni di produttori in questo senso, occorre prevedere un riconoscimento specifico che dia diritto, a determinate condizioni, ad un aiuto finanziario;

considerando che nell'applicazione dei prezzi di ritiro o di vendita comunitari per i prodotti di cui all'allegato I le organizzazioni di produttori dispongano di un margine di tolleranza del 10 % per difetto o per eccesso; che, all'atto dell'importazione di tali prodotti, il confronto del prezzo franco frontiera con quello di riferimento deve tener conto dell'eventuale ricorso di un'organizzazione al margine di tolleranza del 10 % per difetto rispetto ai prezzi comunitari; che l'uso di questo margine di tolleranza negativo non può essere ammesse quando l'importazione dei prodotti considerati è soggetta al rispetto del prezzo di riferimento o alla riscossione di una tassa compensativa;

considerando che, nel contesto di un mercato perturbato, le organizzazioni di produttori devono spesso far fronte, per alcuni prodotti, ad operazioni di ritiro di dimensioni tali da minacciare l'equilibrio della loro tesoreria e da compromettere la loro capacità di adottare ulteriori misure a sostegno dei mercati; che è pertanto opportuno...

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