Council Regulation (EEC) No 3759/92 of 17 December 1992 on the common organization of the market in fishery and aquaculture products

Published date31 December 1992
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 388, 31 December 1992
EUR-Lex - 31992R3759 - IT 31992R3759

Regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura

Gazzetta ufficiale n. L 388 del 31/12/1992 pag. 0001 - 0036
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 4 pag. 0118
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 4 pag. 0118


REGOLAMENTO (CEE) N. 3759/92 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1992 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che le disposizioni fondamentali relative all'organizzazione dei mercati nel settore della pesca debbono essere rivedute onde tener conto dell'evoluzione del mercato, dei cambiamenti intervenuti in questi ultimi anni nelle attività di pesca e delle carenze rilevate nell'applicazione delle regole attualmente in vigore; che, visto il numero e la complessità delle modifiche da apportare, tali disposizioni mancheranno, se non sono completamente rifuse, di quella chiarezza che è indispensabile a qualsiasi normativa; che per motivi di chiarezza e di razionalità si era proceduto, con il regolamento (CEE) n. 3687/91 del Consiglio, del 28 novembre 1991, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (3), a coordinare le disposizioni in vigore, senza modificare la sostanza dei testi coordinati; che occorre pertanto sostituire il regolamento (CEE) n. 3687/91;

considerando che la politica agricola comune deve, in particolare, comportare un'organizzazione comune dei mercati agricoli, che può assumere forme diverse a seconda dei prodotti;

considerando che la pesca ha un'importanza particolare nell'economia agricola di alcune regioni costiere della Comunità; che tale produzione costituisce una parte preponderante del reddito dei pescatori di tali regioni; che è pertanto opportuno favorire la stabilità del mercato mediante misure adeguate;

considerando che una delle misure da adottare per l'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati consiste nell'applicare norme comuni di commercializzazione ai prodotti considerati; che l'applicazione di tali norme dovrebbe avere l'effetto di eliminare dal mercato i prodotti di qualità non soddisfacente e di facilitare le relazioni commerciali sulla base di una concorrenza leale, contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della produzione;

considerando che l'applicazione di tali norme rende necessario un controllo dei prodotti soggetti alla normalizzazione; che occorre pertanto prevedere misure che assicurino tale controllo;

considerando che, nel quadro delle norme che disciplinano il funzionamento dei mercati, occorre prevedere disposizioni che consentano di adattare l'offerta alle esigenze del mercato e di garantire, per quanto possibile, un reddito equo ai produttori; che, tenuto conto delle caratteristiche del mercato dei prodotti della pesca, la creazione di organizzazioni di produttori che facciano obbligo ai loro aderenti di conformarsi a determinate norme, specialmente in materia di produzione e di commercializzazione, contribuisce al conseguimento dei suddetti obiettivi;

considerando che, onde potenziare l'azione di queste organizzazioni a livello della produzione e facilitare in tal modo una maggiore stabilità del mercato, è opportuno consentire agli Stati membri di estendere, a talune condizioni, al complesso dei non aderenti che commercializzano in una determinata regione le norme adottate per i propri aderenti dall'organizzazione della regione considerata, in particolare in materia di gestione dei contingenti di cattura e d'immissione sul mercato;

considerando che l'applicazione del regime sopra descritto comporta spese a carico dell'organizzazione le cui norme sono state estese; che è pertanto opportuno far partecipare a tali spese anche i non aderenti; che occorre inoltre prevedere la possibilità, per lo Stato membro interessato, di concedere a detti operatori un'indennità per i prodotti che, quantunque conformi alle norme di commercializzazione, non hanno potuto essere commercializzati e sono stati ritirati dal mercato;

considerando che occorre prevedere disposizioni atte ad agevolare la costituzione ed il funzionamento delle suddette organizzazioni, nonché gli investimenti determinati dall'applicazione delle loro norme comuni; che, a tal fine, è opportuno consentire agli Stati membri di concedere a tali organizzazioni aiuti di cui la Comunità assicurerà parzialmente il finanziamento; che, tuttavia, occorre limitare l'importo di tali aiuti e conferire loro un carattere transitorio e decrescente per aumentare gradualmente la responsabilità finanziaria dei produttori;

considerando che è in ogni caso opportuno prevedere disposizioni atte a garantire che le organizzazioni di produttori non occupino una posizione dominante nella Comunità;

considerando che allo scopo di far fronte, per taluni prodotti della pesca che presentano un particolare interesse per il reddito dei produttori, a situazioni di mercato che potrebbero favorire la formazione di prezzi tali da provocare perturbazioni sul mercato comunitario, occorre fissare per ciascuno di questi prodotti un prezzo di orientamento rappresentativo delle zone di produzione della Comunità, che serva a determinare i livelli dei prezzi per gli interventi sul mercato;

considerando che, per stabilizzare i corsi, è opportuno che le organizzazioni di produttori possano intervenire sul mercato applicando, in particolare, un prezzo di ritiro al di sotto del quale i prodotti dei loro membri vengano ritirati dal mercato;

considerando che, in taluni casi e a determinate condizioni, è opportuno sostenere l'azione delle organizzazioni di produttori concedendo loro compensazioni finanziarie per i quantitativi ritirati dal mercato;

considerando che l'intervento delle organizzazioni di produttori deve riguardare solamente quantitativi eccedentari limitati che il mercato non riesce ad assorbire e che non è stato possibile evitare con misure di altra natura; che le compensazioni finanziarie debbono pertanto limitarsi ad un volume di produzione da determinare;

considerando che, onde incitare i pescatori a meglio adeguare le loro offerte alle esigenze del mercato, è opportuno prevedere una differenziazione dell'importo della compensazione finanziaria in funzione del volume di ritiri dal mercato;

considerando che, a motivo soprattutto della penuria di alcune specie, è opportuno evitare, per quanto possibile, la distruzione di pesci di alto valore commerciale che siano stati ritirati dal mercato; che a tal fine occorre concedere un aiuto per la trasformazione e l'ammasso, ai fini del consumo umano, di determinati quantitativi di prodotti freschi ritirati; che tutte le specie per le quali è previsto il ritiro dal mercato debbono poter beneficiare di questa misura;

considerando che gli scarti regionali di prezzo per determinate specie non consentono, nell'immediato, di includerle nel regime di compensazione finanziaria concessa alle organizzazioni di produttori; che per favorire una maggiore stabilità del mercato dei prodotti interessati, tenendo conto delle loro caratteristiche, nonché delle diverse condizioni di produzione e di commercializzazione, è tuttavia opportuno prevedere per tali prodotti un regime comunitario di sostegno dei prezzi adatto alla loro specificità;

considerando che un regime di questo genere, basato sull'applicazione di un prezzo di ritiro fissato autonomamente dalle organizzazioni di produttori, è stato introdotto a titolo provvisorio; che esso prevede la possibilità di concedere, a determinate condizioni, un aiuto forfettario a dette organizzazioni per i prodotti che sono stati oggetto, in quantitativi limitati, di interventi autonomi sotto forma di ritiro o di trasformazione e di ammasso ai fini del consumo umano; che esso consente, qualora la sua applicazione dia luogo ad un ravvicinamento del prezzo in seguito all'evoluzione delle condizioni di produzione e di commercializzazione delle specie interessate, di prevedere l'inclusione di tali specie nel regime di compensazione finanziaria;

considerando che dall'osservazione del mercato delle specie interessate risulta che gli effetti dell'applicazione del regime provvisorio sono conformi agli obiettivi perseguiti; che è pertanto opportuno rendere permanente tale regime, secondo gli stessi principi, procedendo alla revisione dell'elenco delle specie;

considerando che, in caso di una forte tendenza al ribasso dei prezzi di alcuni prodotti congelati a bordo, occorre prevedere la possibilità di concedere alle organizzazioni di produttori aiuti per l'ammasso privato di questi prodotti di origine comunitaria;

considerando che è necessario rafforzare l'efficacia del meccanismo di aiuto all'ammasso privato tenendo conto, in particolare, delle caratteristiche specifiche della produzione in questione; che l'evoluzione di tale produzione richiede del resto la revisione dell'elenco dei prodotti interessati;

considerando che una flessione dei prezzi all'importazione di tonni destinati all'industria conserviera potrebbe minacciare il livello dei redditi dei produttori comunitari; che è pertanto opportuno prevedere, in caso di necessità, la concessione di indennità compensative ai produttori;

considerando che onde razionalizzare, sul mercato del tonno, la commercializzazione di un prodotto omogeneo è opportuno riservare, a determinate condizioni, il beneficio dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori;

considerando che, per appurare se l'evoluzione dei prezzi sul mercato...

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