Council Regulation (EC) No 1412/2004 of 3 August 2004 amending Regulation (EC) No 1210/2003 concerning certain specific restrictions on economic and financial relations with Iraq
Published date | 31 December 2008 |
Subject Matter | Common foreign and security policy |
4.8.2004 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 257/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1412/2004 DEL CONSIGLIO
del 3 agosto 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,
vista la posizione comune 2004/553/PESC, del 19 luglio 2004, che modifica la posizione comune 2003/495/PESC sull'Iraq (1),
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) | In linea con la risoluzione 1483(2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il regolamento (CE) n. 1210/2003 (2) prevede talune immunità da procedimenti legali e da misure esecutive per determinati fondi e prodotti iracheni con effetto fino al 31 dicembre 2007. |
(2) | La risoluzione 1546(2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite prevede che le immunità applicabili alle esportazioni irachene di petrolio e al Fondo di sviluppo per l'Iraq non si applichino alle sentenze definitive derivanti da obbligazioni contrattuali stipulate dall'Iraq dopo il 30 giugno 2004. |
(3) | Il 28 giugno 2004 l'autorità provvisoria della coalizione ha cessato di esistere e l'Iraq ha riaffermato la sua piena sovranità. |
(4) | La posizione comune 2004/553/PESC modifica la corrispondente disposizione della posizione comune 2003/495/PESC sull'Iraq al fine di adeguarla alla risoluzione 1546(2004). |
(5) | Occorrerebbe modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1210/2003, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1210/2003 è aggiunto il seguente paragrafo:
«3. Il paragrafo 1, lettere a), b) e d), non si applica ai procedimenti legali relativi a obbligazioni contrattuali stipulate dall'Iraq, in particolare dal governo provvisorio dell'Iraq, dalla Banca centrale irachena e dal Fondo di sviluppo per l'Iraq, dopo il 30 giugno 2004, né alle sentenze giudiziarie definitive derivanti da tale obbligazione contrattuale.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 3 agosto 2004.
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