Council Regulation (EC) No 1601/1999 of 12 July 1999 imposing a definitive countervailing duty and collecting definitively the provisional duty imposed on stainless steel wires with a diameter of less than 1 mm originating in India and terminating the proceeding concerning imports of stainless steel wires with a diameter of less than 1 mm originating in the Republic of Korea

Published date22 July 1999
Subject MatterCommercial policy,Steel industry
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 189, 22 July 1999
EUR-Lex - 31999R1601 - IT 31999R1601

Regolamento (CE) n. 1601/1999 del Consiglio del 12 luglio 1999 che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sul filo di acciaio inossidabile di diametro inferiore a 1 mm originario dell'India e chiude il procedimento relativo alle importazioni di filo di acciaio inossidabile di diametro inferiore a 1 mm originario della Repubblica di Corea

Gazzetta ufficiale n. L 189 del 22/07/1999 pag. 0026 - 0042


REGOLAMENTO (CE) N. 1601/1999 DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 1999

che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sul filo di acciaio inossidabile di diametro inferiore a 1 mm originario dell'India e chiude il procedimento relativo alle importazioni di filo di acciaio inossidabile di diametro inferiore a 1 mm originario della Repubblica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea(1), in particolare gli articoli 14 e 15,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

(1) Con il regolamento (CE) n. 619/1999(2) (in seguito denominato il "regolamento provvisorio"), la Commissione ha istituito dazi compensativi provvisori sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile di diametro inferiore a 1 mm (in seguito denominato "filo sottile" o "prodotto in questione") originario dell'India e della Repubblica di Corea (in seguito denominata "Corea") classificato al codice NC ex 7223 00 19.

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

(2) Dopo la comunicazione degli elementi e delle considerazioni essenziali in base ai quali si era deciso di istituire misure provvisorie sulle importazioni di filo sottile originario dell'India e della Corea (in seguito denominata "comunicazione"), varie parti interessate hanno presentato osservazioni per iscritto. Alle parti che hanno chiesto di essere sentite è stata inoltre data tale possibilità.

(3) La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle sue conclusioni definitive.

(4) Tutte le parti sono state informate degli elementi e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare: i) l'istituzione di dazi compensativi definitivi sulle importazioni originarie dell'India e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori per tali importazioni e ii) la chiusura del procedimento nei confronti delle importazioni originarie della Corea senza l'istituzione di misure. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni successivamente alla suddetta comunicazione.

(5) Le osservazioni orali e scritte presentate dalle parti sono state esaminate e, quando lo si è ritenuto opportuno, le conclusioni provvisorie sono state modificate di conseguenza.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(6) Il prodotto in esame è il filo sottile, contenente in peso il 2,5 % o più di nichel, diverso da quello contenente in peso dal 28 % al 31 % di nichel e dal 20 % al 22 % di cromo.

(7) Nella fase provvisoria dell'inchiesta era emerso che il filo di acciaio inossidabile oggetto della presente inchiesta, vale a dire tra quelli di diametro pari o superiore a 1 mm (filo spesso) e quello di diametro inferiore a 1 mm (filo sottile) presentavano caratteristiche fisiche e di impiego diverse. Per questi motivi, si era anche giudicato che tra le applicazioni del filo spesso e quelle del filo sottile le possibilità di interscambio fossero nulle o molto limitate. Nel regolamento provvisorio, tuttavia, si osservava anche che la possibilità di tracciare una netta distinzione tra questi due prodotti sarebbe stata ulteriormente analizzata fino alla fase definitiva.

(8) Sulla base delle ulteriori informazioni raccolte dalle parti interessate, si è concluso che il filo spesso e il filo sottile sono due prodotti diversi in quanto presentano caratteristiche fisiche diverse e sono utilizzati per applicazioni diverse. Anzitutto, per quanto riguarda le caratteristiche fisiche, il filo spesso e il filo sottile si differenziano per resistenza alla trazione, struttura granulare e rivestimento. In secondo luogo, per quanto riguarda le diverse applicazioni dei due prodotti, si è rilevato che il filo spesso è utilizzato per applicazioni tecniche che richiedono maggiore resistenza, quali dispositivi di fissaggio, rinforzi per pareti, fili da saldatura ecc., mentre il filo sottile è generalmente utilizzato per applicazioni di precisione, quali griglie e filtri (tela metallica) con piccole aperture per filtrare particelle fine o finissime (ad esempio nei filtri per la polvere e nei filtri chimici), per applicazioni medico/chirurgiche, ecc.

(9) In base a quanto sopra, si conclude che il filo sottile e il filo spesso sono due prodotti diversi, con caratteristiche diverse e applicazioni diverse e che non sono intercambiabili dal punto di vista degli utilizzatori di filo di acciaio inossidabile.

(10) Poiché nessuna parte interessata ha presentato alcuna argomentazione sulle conclusioni provvisorie della Commissione relative al prodotto in questione e alle considerazioni esposte sul prodotto simile, si confermano i fatti e le conclusioni di cui ai punti 8-12 del regolamento provvisorio.

D. SOVVENZIONI

I. INDIA

1. Libretto crediti (Passbook scheme - PBS) e Credito di dazi all'importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme - DEPB)

(11) Il governo indiano e nove produttori esportatori hanno sostenuto che questi sistemi, descritti ai punti 14-25 e 26-35 del regolamento provvisorio, non sono stati valutati correttamente dalla Commissione per quanto riguarda la portata delle sovvenzioni e l'importo del vantaggio compensabile. In particolare, la valutazione della Commissione dei vantaggi derivanti da questi sistemi sarebbe scorretta poiché solo la restituzione dei dazi in eccesso poteva essere considerata una sovvenzione conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2026/97 (in seguito denominato "il regolamento di base").

(12) Per stabilire se il PBS e il DEPB costituivano sovvenzioni compensabili e, in caso affermativo, calcolare l'importo del vantaggio, la Commissione ha utilizzato il metodo seguente. A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii) del regolamento di base, la Commissione ha concluso che questi sistemi prevedono un contributo finanziario del governo indiano in quanto non si riscuote un gettito erariale (i dazi sulle importazioni) che altrimenti sarebbe stato dovuto. Vi è inoltre un vantaggio per il beneficiario in quanto i produttori esportatori non hanno dovuto pagare i normali dazi all'importazione.

(13) L'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii) del regolamento di base prevede tuttavia un'eccezione a questa norma generale, tra l'altro per i sistemi di restituzione e di restituzione sostitutiva conformi alle rigorose norme stabilite negli allegati I, lettera i), e II (definizione e norme per i sistemi di restituzione) e nell'allegato III (definizione e norme per i sistemi di restituzione sostitutiva) del regolamento di base.

(14) Dall'analisi della Commissione è emerso che né il PBS, né il DEPB costituiscono un sistema di restituzione o di restituzione sostitutiva. Questi sistemi non incorporano infatti un obbligo di importare soltanto merci consumate nella produzione delle merci esportate (allegato II del regolamento di base). Inoltre non esiste alcun meccanismo di verifica per accertarsi che le importazioni sono effettivamente consumate nel processo di produzione. Non si tratta di sistemi di restituzione sostitutiva anche perché le merci non devono essere importate negli stessi quantitativi e avere le stesse caratteristiche dei fattori produttivi di origine nazionale utilizzati per la produzione destinata all'esportazione (allegato III del regolamento di base). I produttori esportatori, infine, possono beneficiare dei vantaggi del PBS e del DEPB indipendentemente dal fatto che importino o meno qualsiasi fattore produttivo. Per beneficiare dei suddetti vantaggi, basta che un esportatore esporti delle merci, e non occorre dimostrare di aver effettivamente importato qualsiasi materiale utilizzato come fattore produttivo; anche i produttori esportatori che acquistano sul mercato locale tutti i loro fattori produttivi e non importano merci utilizzabili come fattori produttivi possono quindi beneficiare dei vantaggi del PBS e del DEPB. Il PBS e il DEPB non rispettano quindi nessuna delle disposizioni degli allegati I-III. Poiché dunque quest'eccezione alla definizione di sovvenzione dell'articolo 2 del regolamento di base non si applica, il vantaggio compensabile è la remissione di tutti i dazi all'importazione normalmente dovuti su tutte le importazioni.

(15) Da quanto precede deriva chiaramente che la remissione in eccesso dei dazi all'importazione costituisce la base per calcolare l'importo del vantaggio soltanto nel caso di autentici sistemi di restituzione e di restituzione sostitutiva. Poiché si è stabilito che il PBS e il DEPB non rientrano in una di queste due categorie, il vantaggio non è una presunta remissione in eccesso, ma la totale remissione dei dazi all'importazione.

(16) Il governo indiano e nove produttori esportatori hanno sostenuto che il trattamento di questi sistemi è in contrasto con le conclusioni provvisorie dell'inchiesta antidumping parallela in quanto nell'inchiesta antidumping la Commissione ha accordato una detrazione per i dazi all'importazione non corrisposti nel quadro del PBS e del DEPB per i fattori produttivi importati effettivamente consumati nella produzione...

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