Council Regulation (EC) No 1599/96 of 30 July 1996 amending Regulation (EEC) No 1785/81 on the common organization of the markets in the sugar sector

Published date16 August 1996
Subject MatterSugar
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 206, 16 August 1996
EUR-Lex - 31996R1599 - IT

Regolamento (CE) n. 1599/96 del Consiglio del 30 luglio 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

Gazzetta ufficiale n. L 206 del 16/08/1996 pag. 0043 - 0044


REGOLAMENTO (CE) N. 1599/96 DEL CONSIGLIO del 30 luglio 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (4), stabilisce i quantitativi di base per l'attribuzione delle quote A e B alle imprese produttrici per le campagne di commercializzazione dal 1995/1996 al 2000/2001;

considerando che i quantitativi di base per lo zucchero per la regione continentale del Portogallo sono quelli stabiliti nell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo per consentire l'avvio della produzione di zucchero in questa regione; che l'entità di tali quantitativi di base sono risultati insufficienti a stimolare l'avvio previsto della produzione di zucchero, con conseguente danno per i produttori della regione; che i quantitativi di base per lo zucchero per la regione continentale del Portogallo devono essere aumentati ai livelli che consentano l'avvio della produzione di zucchero,

considerando che la durata della campagna di produzione varia sensibilmente da una regione all'altra della Comunità; che l'esperienza dimostra che tale variazione è particolarmente sensibile nel Regno Unito; che, pertanto, il limite sin qui previsto per le decisioni di riporto di produzione non è più adattato a tale situazione per tale regione e che è opportuno quindi prevedere un termine più lungo;

considerando che il regime dello stock minimo può non essere sufficiente ad assicurare l'approvvigionamento di una o più regioni qualora queste siano colpite da calamità naturali; che è pertanto auspicabile consentire alle imprese stabilite in tali regioni di utilizzare a tal fine il loro stock bloccato di riporto autorizzandole a smerciare tale zucchero...

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