Council Regulation (EC) No 3072/95 of 22 December 1995 on the common organization of the market in rice

Celex Number31995R3072
Coming into Force01 January 1996,01 September 1996,30 December 1995
End of Effective Date31 August 2004
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1995/3072/oj
Published date30 December 1995
Date22 December 1995
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 329, 30 December 1995
EUR-Lex - 31995R3072 - IT 31995R3072

Regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso

Gazzetta ufficiale n. L 329 del 30/12/1995 pag. 0018 - 0032


REGOLAMENTO (CE) N. 3072/95 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1995

relativo all'organizzazione comune del mercato del riso

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

(1) considerando che il nuovo orientamento della politica agricola comune deve portare a un migliore equilibrio dei mercati e favorire la competitività dell'agricoltura comunitaria;

(2) considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso deve comprendere un sistema comune di prezzi per la Comunità; che detto sistema può essere realizzato fissando un prezzo d'intervento per il risone, valido per tutta la Comunità, che gli organismi competenti sono tenuti a rispettare all'atto dell'acquisto;

(3) considerando che, nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Comunità si è impegnata a ridurre progressivamente i dazi doganali derivanti dalla tariffazione del preesistente regime di prelievi; che la riduzione dei dazi doganali dev'essere accompagnata da una diminuzione dei prezzi comunitari che salvaguardi la competitività del prodotto comunitario; che, per evitare un'erosione del reddito dei produttori conseguente alla suddetta diminuzione dei prezzi istituzionali, risulta opportuno istituire un regime di pagamenti compensativi alla produzione, concessi all'ettaro, intesi a mantenere gli attuali livelli di redditività della coltura e il cui importo sia fissato in funzione del calo previsto dei prezzi e delle rese agronomiche registrate nei vari Stati membri durante un periodo considerato rappresentativo; che a tal fine è opportuno scegliere il risultato più elevato tra:

- la media dei tre anni ottenuta, eliminando quella in cui il rendimento è più elevato e quella in cui il rendimento è più basso, nel corso del periodo 1990/1991-1994/1995;

- la media dei tre anni 1992/1993, 1993/1994 e 1994/1995;

(4) considerando che è necessario fissare alcune condizioni relative alla domanda di pagamenti compensativi e precisare la data di versamento ai produttori;

(5) considerando che l'istituzione del predetto regime di pagamenti compensativi all'ettaro rende opportuna la determinazione di una superficie di base per Stato membro produttore; che tale determinazione dovrebbe rispecchiare la superficie coltivata durante l'ultimo anno di produzione disponibile in termini statistici; che tuttavia per tener conto della siccità, nel caso della Spagna e del Portogallo è opportuno tener conto dell'ultimo anno disponibile per regione, ad eccezione delle zone interessate dalla siccità, in cui si prende in considerazione l'ultimo anno prima della siccità; che per quanto concerne la Guiana francese è opportuno fissare la superficie di base conformemente a quella oggetto del regime previsto dall'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3763/91, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare (3); che una tale determinazione consente di mantenere gli obiettivi di produzione compatibili con le esigenze del mercato e di rispettare gli impegni assunti nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round in materia di esportazioni commerciali; che, in caso di superamento, l'osservanza della superficie massima può essere garantita mediante la riduzione dell'aiuto in misura sufficiente ad esercitare un effetto dissuasivo sui produttori;

(6) considerando che occorre instaurare un regime d'intervento al fine di equilibrare il mercato; che il periodo di intervento deve essere limitato a quattro mesi al fine di mantenere all'intervento la sua funzione originaria e di evitare che esso divenga di per sé uno sbocco;

(7) considerando che è opportuno che il prezzo d'intervento continui ad essere soggetto a maggiorazioni mensili, onde tener conto, tra l'altro, delle spese di magazzinaggio e finanziarie per il magazzinaggio del riso nella Comunità, nonché della necessità di smaltire le scorte in funzione della domanda;

(8) considerando che risulta necessaria una restituzione alla produzione per l'amido di riso e i prodotti derivati, analogamente a quanto previsto per i prodotti di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), con cui essi sono in concorrenza;

(9) considerando che la realizzazione del mercato unico comunitario per il settore del riso implica l'instaurazione di un regime unico di scambi alle frontiere esterne della Comunità; che, in aggiunta al regime d'intervento, tale regime di scambi, comprendente dazi all'importazione e restituzioni all'esportazione, può contribuire, in linea di massima, a stabilizzare il mercato comunitario; che un simile regime si fonda sugli impegni contratti nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round; che i tipi di riso nelle varie fasi di lavorazione, segnatamente il riso Indica e il riso Japonica, sono esattamente identificati dai codici NC; che la possibilità per gli operatori di conoscere prima dell'arrivo delle spedizioni in questione l'onere da applicare potrebbe facilitare l'attuazione degli accordi internazionali;

(10) considerando che, per tenere permanentemente sotto controllo l'andamento degli scambi, occorre provvedere al rilascio di titoli d'importazione o di esportazione, abbinato alla costituzione di una cauzione atta a garantire l'esecuzione delle operazioni oggetto di tali titoli;

(11) considerando che, onde evitare o attenuare effetti negativi sul mercato comunitario imputabili alle importazioni di taluni prodotti, può essere utile subordinare l'importazione di uno o più prodotti in questione al pagamento di dazi doganali addizionali, se sono soddisfatte determinate condizioni; che è quindi necessario introdurre una disposizione in merito;

(12) considerando che è opportuno conferire alla Commissione la competenza ad aprire e a gestire i contingenti tariffari derivanti da accordi internazionali;

(13) considerando che la possibilità di concedere, all'esportazione verso i paesi terzi, una restituzione pari alla differenza tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale, entro i limiti previsti dagli impegni presi nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, è in grado di salvaguardare la partecipazione della Comunità al commercio internazionale del riso; che questa possibilità è soggetta a limitazioni in termini di quantità e di valore;

(14) considerando che il rispetto delle limitazioni in valore può essere garantito sia in sede di fissazione delle restituzioni che in sede di controllo dei pagamenti nel quadro della normativa del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia; che il controllo può essere agevolato mediante l'obbligo di fissazione anticipata delle restituzioni, senza che sia peraltro compromessa la possibilità, in caso di restituzioni differenziate, di modificare la destinazione prefissata nell'ambito di una zona geografica cui si applica un'aliquota di restituzione unica; che, in caso di modifica della destinazione, deve essere pagata la restituzione applicabile alla destinazione reale, limitatamente all'importo applicabile alla destinazione prefissata;

(15) considerando che il controllo dei vincoli quantitativi presuppone un sistema di sorveglianza affidabile ed efficace; che, a questo scopo, occorre subordinare la concessione delle restituzioni alla presentazione di un titolo di esportazione; che le restituzioni devono essere concesse, entro i limiti delle disponibilità, secondo la particolare situazione di ciascun prodotto; che possono essere ammesse deroghe a tale disciplina soltanto per i prodotti trasformati non inclusi nell'allegato II del trattato, ai quali non si applicano limitazioni in termini di volume, e per le azioni di aiuto alimentare, le quali sono esenti da ogni restrizione; che è opportuno autorizzare deroghe alle norme tassative di gestione per i prodotti le cui esportazioni con restituzione non rischiano di superare i limiti di volume; che il controllo dei quantitativi esportati con restituzione nel corso delle campagne contemplate dai suddetti impegni internazionali sarà effettuato in base ai titoli di esportazione rilasciati per ciascuna campagna;

(16) considerando che, a complemento del sistema sopra descritto, occorre prevedere, nella misura necessaria al buon funzionamento dello stesso, la possibilità di disciplinare il ricorso al cosiddetto regime di perfezionamento attivo e passivo ed eventualmente vietarlo qualora lo richieda la situazione del mercato;

(17) considerando che il regime dei dazi doganali consente di rinunciare a qualsiasi altra protezione alle frontiere esterne della Comunità; che, tuttavia, in circostanze eccezionali, il meccanismo dei prezzi e dei dazi doganali può incepparsi; che, in una simile evenienza, per non lasciare il mercato comunitario indifeso di fronte alle perturbazioni che probabilmente ne conseguirebbero, è necessario autorizzare la Comunità a prendere tutte le misure del caso; che tali misure devono essere compatibili con gli impegni presi nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;

(18) considerando che occorre prevedere la possibilità di adottare provvedimenti in caso di perturbazione o rischio di perturbazione del mercato comunitario, tale da poter compromettere la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, imputabile alle importazioni o alle esportazioni;

(19) considerando che la diminuzione dei...

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