Council Regulation (EC) No 73/2009 of 19 January 2009 establishing common rules for direct support schemes for farmers under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers, amending Regulations (EC) No 1290/2005, (EC) No 247/2006, (EC) No 378/2007 and repealing Regulation (EC) No 1782/2003

Coming into Force01 January 2010,01 February 2009,01 January 2009
End of Effective Date31 December 2013
Celex Number32009R0073
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2009/73/oj
Published date31 January 2009
Date19 January 2009
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 30, 31 January 2009
L_2009030IT.01001601.xml
31.1.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 30/16

REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009 DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 2009

che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37 e l'articolo 299, paragrafo 2,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare il paragrafo 6 del protocollo n. 4 concernente il cotone accluso allo stesso,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo (2),

previa consultazione del Comitato delle regioni (3),

considerando quanto segue:

(1) Le riforme della politica agricola comune (PAC) adottate nel 2003 e 2004 prevedevano disposizioni volte a valutarne l'efficacia. In questo contesto, il 20 novembre 2007 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una comunicazione intitolata «In preparazione alla valutazione dello stato di salute della PAC riformata». Detta comunicazione e le successive discussioni sugli elementi salienti della stessa in sede di Parlamento europeo, di Consiglio, di Comitato economico sociale europeo e di Comitato delle regioni, nonché i numerosi contributi pervenuti nel corso di una consultazione pubblica dovrebbero essere presi in considerazione.
(2) Dall'esperienza maturata con l'attuazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno (4), emerge in particolare la necessità di adeguare determinati elementi del dispositivo di sostegno. In particolare, appare opportuno estendere l'applicazione del disaccoppiamento degli aiuti diretti e semplificare il funzionamento del regime di pagamento unico. Inoltre, il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha subito modifiche sostanziali a più riprese. Tenendo conto di tali sviluppi e per ragioni di chiarezza è opportuno abrogarlo e sostituirlo con il presente regolamento.
(3) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha sancito il principio secondo cui gli agricoltori che non rispettano determinati requisiti in materia di sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, ambiente e benessere degli animali sono soggetti a riduzioni dei pagamenti o all'esclusione dal beneficio del sostegno diretto. Questo dispositivo, cosiddetto di «condizionalità», fa parte integrante del sostegno comunitario nell'ambito dei pagamenti diretti e dovrebbe pertanto essere mantenuto. L'esperienza ha però dimostrato che determinati requisiti nell'ambito del campo di applicazione della condizionalità non sono sufficientemente pertinenti per l'attività agricola o per i terreni agricoli oppure riguardano più le autorità nazionali che gli agricoltori. Appare pertanto opportuno adeguare il campo di applicazione della condizionalità.
(4) Inoltre, per evitare che le terre agricole siano abbandonate ed assicurare che siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha istituito un quadro comunitario all'interno del quale gli Stati membri adottano norme che tengono conto delle particolari caratteristiche delle zone interessate, tra cui le condizioni pedologiche e climatiche, i metodi colturali in uso, l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle colture, le pratiche agronomiche e le strutture aziendali. Tale quadro dovrebbe essere mantenuto. L'esperienza ha mostrato tuttavia che la pertinenza e gli effetti vantaggiosi di talune norme non sono sufficienti per giustificarne l'attuazione da parte di tutti gli Stati membri. Tali norme dovrebbero pertanto essere rese facoltative per gli Stati membri. Tuttavia, per assicurare la massima coerenza possibile del quadro, una norma non dovrebbe essere facoltativa se anteriormente al 2009 lo Stato membro interessato ha già stabilito un requisito minimo in base a tale norma o se sono in vigore regole nazionali riguardanti tale norma.
(5) L'abolizione, a norma del presente regolamento, dell'obbligo di ritiro dalla produzione nell'ambito del regime di pagamento unico in certi casi potrebbe avere ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare per quanto riguarda talune caratteristiche paesaggistiche. È opportuno pertanto rafforzare le disposizioni comunitarie intese a proteggere specifiche caratteristiche paesaggistiche. In particolari situazioni dovrebbe inoltre essere possibile per uno Stato membro prevedere la costituzione e/o il mantenimento di habitat.
(6) La protezione e la gestione delle acque nel contesto dell'attività agricola sono divenute sempre più problematiche in alcune regioni. È opportuno pertanto rafforzare anche il quadro comunitario in relazione alle buone condizioni agronomiche e ambientali al fine di proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e di gestire l'uso di questa risorsa.
(7) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha riconosciuto i benefici ambientali del pascolo permanente. Le misure previste in tale regolamento sono intese ad incoraggiare la conservazione degli attuali pascoli permanenti e a cautelarsi da una loro riconversione massiccia in seminativi.
(8) Per conseguire un migliore equilibrio tra gli strumenti strategici miranti a promuovere l'agricoltura sostenibile e quelli intesi ad incentivare lo sviluppo rurale, con il regolamento (CE) n. 1782/2003 è stato istituito un sistema di riduzione progressiva obbligatoria dei pagamenti diretti («modulazione»). È opportuno che tale sistema sia mantenuto e includa l'esenzione dei pagamenti diretti fino ad un importo massimo di 5 000 EUR.
(9) Gli importi risparmiati grazie alla modulazione sono utilizzati per finanziare le misure previste dalla politica dello sviluppo rurale. Da quando è stato adottato il regolamento (CE) n. 1782/2003, il settore agricolo si è trovato a dover affrontare alcune problematiche nuove e impegnative, quali il cambiamento climatico e la crescente importanza della bioenergia, oltre alla necessità di una migliore gestione delle risorse idriche e di una più efficace tutela della biodiversità. La Comunità, in quanto firmataria del protocollo di Kyoto (5), è stata invitata ad adeguare le proprie politiche tenendo conto delle problematiche collegate al cambiamento climatico. Inoltre, in seguito a gravi problemi connessi alla carenza idrica e alle siccità, il Consiglio ha ritenuto, nelle conclusioni «Carenza idrica e siccità» del 30 ottobre 2007, che nel settore agricolo sia opportuno concentrarsi maggiormente sulla gestione delle risorse idriche. Inoltre, nelle sue conclusioni «Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010», del 18 dicembre 2006, il Consiglio ha sottolineato che la tutela della biodiversità continua a rappresentare una sfida importante e che nonostante i notevoli progressi compiuti sarà necessario adoperarsi maggiormente per conseguire entro il 2010 l'obiettivo della Comunità europea in materia di biodiversità. Inoltre, poiché l'innovazione può contribuire, in particolare, allo sviluppo di tecnologie, prodotti e processi nuovi, essa dovrà corroborare gli sforzi volti ad affrontare queste nuove sfide. L'estinzione del regime delle quote latte nel 2015 a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (6) richiederà sforzi specifici da parte dei produttori di latte per adattarsi ai cambiamenti, soprattutto nelle regioni svantaggiate. È pertanto appropriato considerare anche questa particolare situazione come una nuova sfida che gli Stati membri dovrebbero essere in grado di affrontare per assicurare un «atterraggio morbido» dei loro comparti lattiero-caseari.
(10) La Comunità riconosce che è necessario affrontare queste nuove sfide nell'ambito delle proprie politiche. Nel settore dell'agricoltura, i programmi di sviluppo rurale adottati nel contesto del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno dello sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (7), costituiscono uno strumento adeguato per farvi fronte. Per permettere agli Stati membri di rivedere i programmi di sviluppo rurale di conseguenza senza essere costretti a ridurre le attività di sviluppo rurale che attualmente portano avanti in altri settori, è necessario rendere disponibili risorse supplementari. Le prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013 non contemplano tuttavia i mezzi finanziari necessari per rafforzare la politica comunitaria dello sviluppo rurale. Stando così le cose, dovrebbe essere mobilitata una buona parte delle risorse finanziarie necessarie aumentando progressivamente il tasso di riduzione dei pagamenti diretti tramite la modulazione.
(11) La ripartizione del sostegno diretto al reddito tra gli agricoltori è caratterizzata dall'assegnazione di un gran numero di pagamenti a un numero piuttosto esiguo di aziende beneficiarie di grandi dimensioni. È chiaro che affinché l'obiettivo del sostegno al reddito sia conseguito in modo efficiente, i beneficiari di maggiori dimensioni non necessitano di un sostegno unitario di identico livello. Inoltre, dato il loro potenziale di adattamento, è più facile, per i grandi beneficiari, funzionare con livelli di sostegno unitario inferiori. È pertanto equo aspettarsi dagli agricoltori che fruiscono di un sostegno considerevole un contributo
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