Council Regulation (EC) No 1047/2009 of 19 October 2009 amending Regulation (EC) No 1234/2007 establishing a common organisation of agricultural markets as regards the marketing standards for poultrymeat

Published date06 November 2009
Subject MatterCommon organisation of agricultural markets
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 290, 06 November 2009
L_2009290IT.01000101.xml
6.11.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 290/1

REGOLAMENTO (CE) N. 1047/2009 DEL CONSIGLIO

del 19 ottobre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli, per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (2), stabilisce determinate norme di commercializzazione per le carni di pollame.
(2) L’articolo 116 del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che i prodotti del settore delle carni di pollame siano commercializzati in conformità delle disposizioni contenute nell’allegato XIV del medesimo regolamento.
(3) Le norme di commercializzazione sono state elaborate per contribuire al miglioramento della qualità delle carni di pollame e delle relative informazioni e, di conseguenza, facilitare la vendita di tali carni. In particolare una definizione di carni di pollame fresche che è più precisa di quella che figura nella legislazione relativa alla sicurezza alimentare è stata introdotta, a decorrere dal 1o luglio 1991, dal regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame (3). L’esperienza mostra la necessità di confermare il principio rigoroso alla base di tale definizione e di renderlo anche più esplicito.
(4) Tenuto conto del fatto che le carni di pollame sono sempre più consumate sotto forma di preparazioni e di prodotti a base di carne, occorre estendere l’ambito di applicazione delle norme di commercializzazione per le carni di pollame alle preparazioni e ai prodotti a base di carne di pollame.
(5) Parimenti, le carni di pollame salate o in salamoia del codice NC 0210 99 39 dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione delle norme di commercializzazione.
(6) L’esperienza mostra che in taluni casi le preparazioni a base di carni di pollame fresche possono facilmente sostituirsi alle carni di pollame fresche quando sono presentate per la vendita al consumatore. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza tra carni di pollame fresche e preparazioni a base di carni di pollame fresche, è appropriato estendere il principio alla base della definizione di carni di pollame fresche alle preparazioni a base di carni di pollame fresche.
(7) Secondo la normativa comunitaria relativa all’etichettatura dei prodotti alimentari, l’etichettatura e le relative modalità di realizzazione non devono essere tali da indurre in errore l’acquirente, specialmente per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare e in particolare la natura, l’identità, le qualità, la composizione, la quantità, la conservazione, l’origine o la provenienza, il modo
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT