Council Regulation (EC) No 1110/2008 of 10 November 2008 amending Regulation (EC) No 423/2007 concerning restrictive measures against Iran

Published date11 November 2008
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 300, 11 November 2008
L_2008300IT.01000101.xml
11.11.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 300/1

REGOLAMENTO (CE) N. 1110/2008 DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2008/652/PESC del Consiglio, del 7 agosto 2008, che modifica la posizione comune 2007/140/PESC relativa ad alcune misure restrittive nei confronti dell'Iran (1),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) La posizione comune 2008/652/PESC prevede misure restrittive supplementari che riguardano, fra l'altro, le persone ed entità soggette a un congelamento dei fondi, le limitazioni in materia di sostegno finanziario pubblico, compresi i crediti, le garanzie e le assicurazioni all'esportazione, per evitare qualsiasi sostegno finanziario che possa contribuire ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, e l'ispezione dei carichi di aeromobili e navi, diretti in Iran o provenienti da tale paese, posseduti o gestiti da Iran Air Cargo e Islamic Republic of Iran Shipping Line, purché vi siano ragionevoli motivi di ritenere che gli aeromobili o le navi trasportino beni vietati da detta posizione comune. La posizione comune 2008/652/PESC vieta inoltre di fornire, vendere o trasferire determinati prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.
(2) La posizione comune 2008/652/PESC invita inoltre tutti gli Stati membri a vigilare sulle attività svolte da istituzioni finanziarie nella loro giurisdizione con le banche domiciliate in Iran, e relative succursali e filiali all'estero, al fine di evitare che tali attività contribuiscano ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari. A tal fine, talune disposizioni della suddetta posizione comune riguardano la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (2).
(3) Occorre precisare che la presentazione e la trasmissione dei documenti necessari a una banca ai fini del loro trasferimento finale ad una persona, un'entità o un organismo non menzionati nell'elenco, per attivare pagamenti autorizzati in virtù dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 423/2007 (3), non costituiscono una messa a disposizione di fondi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 di detto regolamento.
(4) Il regolamento (CE) n. 423/2007 ha istituito una serie di misure restrittive nei confronti dell'Iran, in linea con la posizione comune 2007/140/PESC. Occorre pertanto tutelare permanentemente gli operatori economici dal conseguente rischio di azioni giudiziali relative a qualsiasi contratto o transazione sulla cui esecuzione abbiano inciso le misure istituite da detto regolamento.
(5) Poiché tali misure rientrano nell'ambito del trattato che istituisce la Comunità europea, la loro attuazione nella Comunità richiede una normativa comunitaria, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
(6) Il riferimento all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) che figura nell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 deve essere modificato per tener conto della modifica introdotta dal regolamento (CE) n. 618/2007del Consiglio, del 5 giugno 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (4).
(7) Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 423/2007.
(8) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 423/2007 è così modificato:

a) All'articolo 1 sono aggiunte le seguenti lettere:
«l) “contratto o transazione”: qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge ad essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine “contratto” include qualsiasi garanzia o controgaranzia, in particolare finanziaria e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da una siffatta transazione o ad essa correlata;
m) “richiesta”: qualsiasi richiesta di indennizzo o altra richiesta di questo tipo, quale una richiesta di compensazione o una richiesta a titolo di garanzia, segnatamente qualsiasi richiesta volta ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;
n) “persona, entità o organismo in Iran”:
i) lo Stato iraniano o qualsiasi autorità pubblica dell'Iran;
ii) qualsiasi persona fisica che si trovi o risieda in Iran;
iii) qualsiasi persona giuridica, entità o organismo avente la sede sociale in Iran;
iv) qualsiasi persona giuridica, entità o organismo controllata/o, direttamente o indirettamente, da una o più delle persone o degli organismi suddetti.».
b) All'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), è aggiunto il seguente punto:
«iii) altri beni e altre tecnologie che potrebbero contribuire ad attività connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante, allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o ad attività connesse ad altre questioni su cui l'AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso. I beni e le tecnologie in questione sono elencati nell'allegato I BIS.».
c) All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo: «1 bis. Per tutte le esportazioni per cui è richiesta un'autorizzazione ai sensi del presente regolamento, tale autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore conformemente alle modalità previste all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1334/2000. L'autorizzazione ha validità su tutto il territorio della Comunità.».
d) L'articolo 4 è sostituito dal seguente: «È vietato acquistare, importare o trasportare dall’Iran i beni e le tecnologie elencati negli allegati I e I BIS, indipendentemente dalla loro origine.».
e) È inserito il seguente articolo: «Articolo 4 bis Al fine di impedire il trasferimento di beni e tecnologie elencati negli allegati I e I BIS, gli aeromobili cargo e le navi mercantili posseduti o gestiti da Iran Air Cargo e Islamic Republic of Iran Shipping Line forniscono, prima dell'arrivo o della partenza, informazioni su tutti i beni importati nella Comunità o esportati dalla Comunità alle autorità doganali competenti dello Stato membro interessato. Le norme che disciplinano l'obbligo di fornire informazioni prima dell'arrivo o della partenza, in particolare i termini da rispettare e i dati da chiedere, vengono stabilite a norma delle disposizioni pertinenti sulle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e le dichiarazioni in dogana del regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario (5) e del regolamento (CE) n. 1875/2006 della Commissione, del 18 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 (6). Inoltre Iran Air Cargo e Islamic Republic of Iran Shipping Line o i loro rappresentanti dichiarano se i beni sono contemplati dal regolamento (CE) n. 1334/2000 o dal presente regolamento e, se la loro esportazione è soggetta ad autorizzazione, forniscono precisazioni sulla licenza di esportazione ottenuta per tali beni. Fino al 30 giugno 2009, le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e gli elementi aggiuntivi richiesti di cui sopra possono essere presentati per iscritto tramite documenti commerciali, portuali o di trasporto, purché contengano le informazioni necessarie. Nel caso di una dichiarazione di esportazione, le informazioni di cui all'allegato 30 bis del regolamento (CE) n. 1875/2006 non sono richieste fino al 30 giugno 2009. A decorrere dal 1o luglio 2009 gli elementi aggiuntivi richiesti di cui sopra sono presentati in forma scritta o utilizzando le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita, a seconda dei casi.
f) L'articolo 5, paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. È vietato:
a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, o connessa alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni ripresi in tale elenco, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran;
b) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie elencati negli allegati I e I BIS, o connessi alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni elencati negli allegati I e I BIS, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran;
c) fornire investimenti a imprese che partecipano in Iran alla fabbricazione dei beni e delle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle
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