Council Regulation (EC) No 1136/2006 of 24 July 2006 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of lever arch mechanisms originating in the People's Republic of China

Published date27 July 2006
Subject MatterCommercial policy,Dumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 205, 27 July 2006
L_2006205IT.01000101.xml
27.7.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 205/1

REGOLAMENTO (CE) N. 1136/2006 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 2006

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di meccanismi a leva originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Misure provvisorie

(1) Il 28 gennaio 2006, con il regolamento (CE) n. 134/2006 (2) («il regolamento provvisorio»), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di meccanismi a leva originari della Repubblica popolare cinese («RPC»).
(2) Si rammenta che l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso fra il 1o gennaio 2004 e il 31 dicembre 2004 («il periodo dell’inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze pertinenti per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso fra il 1o gennaio 2001 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).

1.2. Seguito del procedimento

(3) A seguito dell'istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di meccanismi a leva originari della RPC, alcune parti interessate hanno presentato le loro osservazioni per iscritto. Alle parti che ne hanno fatto richiesta è stata inoltre concessa un'audizione.
(4) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, le conclusioni provvisorie sono state debitamente modificate.

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(5) Si rammenta che nel considerando 12 del regolamento provvisorio il prodotto in esame è definito come meccanismi a leva («MAL») utilizzati generalmente per archiviare fogli e altri documenti in cartelle o raccoglitori. Essi consistono di (normalmente due) robusti elementi di metallo ad arco applicati su una sottopiastra e dotati di almeno un dispositivo di apertura che consente di inserire e archiviare fogli e altri documenti, sono originari della Repubblica popolare cinese («prodotto in esame») e sono normalmente classificati al codice NC ex 8305 10 00.
(6) Una parte interessata ha sostenuto che un tipo specifico di meccanismi a leva dovrebbe essere escluso dalla definizione del prodotto in questione perché i) il tipo in questione è prodotto secondo un modello brevettato detenuto dalla parte interessata e non è disponibile presso un altro fabbricante, ii) esiste un contratto di fornitura esclusivo con un produttore cinese, iii) questo tipo è utilizzato esclusivamente in raccoglitori di documenti di alta gamma e particolari, concepiti diversamente e di qualità superiore rispetto ai meccanismi a leva standard, e non è dunque in concorrenza con il segmento di meccanismi a leva standard, e, inoltre, iv) tale tipo non è sostituibile dal meccanismo a leva standard a causa dei suoi costi di produzione assai più elevati.
(7) Tuttavia, un'altra parte interessata ha sostenuto che tutti i meccanismi a leva possiedono le stesse caratteristiche, lo stesso impiego finale e gli stessi canali di distribuzione. Inoltre essa sostiene che i metodi e costi di fabbricazione sarebbero irrilevanti ai fini della determinazione del prodotto in questione. Essa è dell’avviso che qualsiasi trattamento preferenziale accordato ad un tipo di meccanismi a leva utilizzato da un solo produttore di raccoglitori di documenti a leva comporterebbe una grave distorsione non soltanto sul mercato comunitario dei meccanismi a leva ma anche sul mercato comunitario dei raccoglitori forniti di simili meccanismi.
(8) Si ritiene che un design brevettato o un contratto esclusivo tra un produttore-esportatore ed un utente europeo per un certo tipo di prodotto non giustifichi, in quanto tale, l'esclusione di tale tipo dalla definizione del prodotto in questione o di un prodotto simile. Un meccanismo a leva, a prescindere dalle sue caratteristiche, rimane il prodotto interessato, anche se è stato brevettato o acquistato tramite un contratto esclusivo. Va inoltre notato che i processi di fabbricazione, i costi di produzione e le differenze qualitative non possono, in quanto tali, contribuire a determinare il prodotto simile.
(9) Inoltre l'inchiesta ha confermato che tutti i tipi di prodotti, compreso il particolare tipo di MAL per i quali è stata chiesta una deroga (cfr. considerando 6), condividono le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e gli stessi impieghi e che il mercato dei meccanismi a leva non distingue segmenti di mercato separati. Tutti tali meccanismi sono dunque intercambiabili e si trovano in concorrenza reciproca sul mercato comunitario. Tutti i tipi di meccanismi rientrano quindi nella definizione del prodotto in questione e del prodotto simile. Di conseguenza, la richiesta di cui al considerando 6 deve essere respinta.
(10) In considerazione di quanto precede, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 11 a 16 del regolamento provvisorio.

3. DUMPING

3.1. Metodo generale

(11) La metodologia generale utilizzata per accertare il dumping sulle importazioni di meccanismi a leva sul mercato comunitario è descritta nel regolamento provvisorio, ai considerando 17-50. La metodologia generale enunciata nel regolamento provvisorio è qui confermata, tenendo debitamente conto degli emendamenti menzionati qui di seguito.

3.2. Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

(12) Una delle società che beneficiano del trattamento individuale (TI) ha invocato per sé il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (CEM) ed ha osservato che la propria situazione, segnatamente riguardo al secondo criterio (contabilità e controllo) e al terzo criterio (distorsioni derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato) non sarebbe stata correttamente valutata durante l'inchiesta. Tuttavia la società non ha fornito alcuna nuova prova a sostegno della propria richiesta.
(13) In assenza di altre osservazioni, si confermano qui le conclusioni sul TEM di cui ai considerando 17-25 del regolamento provvisorio.

3.3. Trattamento individuale (TI)

(14) Le conclusioni di cui al considerando 29 del regolamento provvisorio in relazione alla prima società che ha ottenuto il TI, vale a dire la Dongguan Nanzha Leco Stationery, sono qui confermate.
(15) Come indicato al considerando 30 del regolamento provvisorio, l'altra società che beneficia del TI è stata in seguito esclusa dall'inchiesta a causa della sua mancata cooperazione. In mancanza di altre osservazioni al riguardo, sono confermate le conclusioni di cui al considerando 30 del regolamento provvisorio.

3.4. Valore normale

(16) Le conclusioni che seguono si riferiscono alla determinazione del valore normale di tutti i produttori esportatori che non hanno ottenuto il TEM.

a) Paese analogo

(17) Dopo una nuova analisi di tutte le informazioni ottenute dal produttore in Iran, si è dovuto concludere che tali informazioni erano incomplete e/o contraddittorie e non potevano dunque essere utilizzate ai fini del calcolo del valore normale a livello definitivo. Si è dovuto ricorre ad un'altra base ragionevole per il calcolo del valore normale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base.

b) Valore normale

(18) A causa della mancanza di informazioni provenienti da altri paesi terzi in cui sono prodotti meccanismi a leva, si è ritenuto che i dati contenuti nella denuncia e quelli forniti dall'industria comunitaria rappresentassero la base più ragionevole per stabilire il valore normale a livello definitivo. Si è proceduto a degli adeguamenti per rispecchiare i dati specifici accertati nel corso dell'inchiesta, in particolare per quanto riguarda i prezzi delle materie prime e del trasporto.

3.5. Prezzo all'esportazione

(19) Il produttore-esportatore che beneficia del TI ha sostenuto che erano stati commessi errori al livello delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e dei profitti calcolati per un importatore collegato, e che vi era stato un duplice conteggio delle SGAV applicate per accertare il prezzo d'esportazione franco fabbrica. Inoltre tale esportatore sostiene che le SGAV e i profitti delle società collegate dovrebbero essere rivisti sulla base dei nuovi calcoli comunicati dalla società dopo le visite in loco.
(20) L’esame delle suddette obiezioni ha confermato l'errore di scrittura intervenuto nel calcolo delle SGAV. Tale errore è stato corretto di conseguenza. Tuttavia, i nuovi dati comunicati dalla società hanno dovuto essere respinti poiché non potevano essere più verificati nel corso dell’inchiesta.
(21) Si conferma pertanto la metodologia generale esposta nei considerando 41 e 42 del regolamento provvisorio.

3.6. Confronto

(22) Il valore normale accertato come descritto qui sopra nei considerando 16-18 ed i prezzi all'esportazione rivisti come illustrato nei considerando 19-21, sono stati comparati al livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Onde garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, si è tenuto conto, ai sensi
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