Council Regulation (EC) No 1140/2009 of 20 November 2009 amending Regulation (EC) No 1234/2007 establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

Published date27 November 2009
Subject MatterCommon organisation of agricultural markets
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 312, 27 November 2009
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27.11.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 312/4

REGOLAMENTO (CE) N. 1140/2009 DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1) Ai fini della ristrutturazione del settore lattiero-caseario nella Comunità, l'articolo 75, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 (2), dà agli Stati membri la facoltà di accordare un'indennità ai produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente una parte o la totalità della loro produzione lattiera e di alimentare la riserva nazionale con le quote individuali così liberate.
(2) Per incoraggiare ulteriormente la necessaria ristrutturazione del settore, è opportuno che il prelievo sulle eccedenze a carico dei produttori di latte, previsto dall'articolo 78, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sia calcolato in base alla quota nazionale previa detrazione delle quote individuali riscattate in virtù dell'articolo 75, paragrafo 1, lettera a), a condizione che le quote liberate rimangano nella riserva nazionale nel corso dell'anno considerato.
(3) Data la necessità di rafforzare gli strumenti finanziari per l'ulteriore ristrutturazione del settore, è opportuno autorizzare gli Stati membri a utilizzare per la ristrutturazione le entrate supplementari generate grazie a questo nuovo metodo di calcolo.
(4) È opportuno applicare questo metodo di calcolo in via temporanea, per i periodi di dodici mesi che iniziano il 1o aprile 2009 e il 1o aprile 2010 ed esclusivamente per le consegne di latte, onde limitare la misura allo stretto necessario.
(5) A norma dell'articolo 186 del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione può adottare misure in caso di turbativa dei mercati di determinati prodotti agricoli, qualora i prezzi sul mercato interno aumentino o diminuiscano sensibilmente. Tale articolo non contempla tuttavia il latte e i prodotti lattiero-caseari.
(6) Di fronte alle gravi difficoltà del mercato lattiero e alla crescente volatilità dei prezzi
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