Council Regulation (EC) No 1176/2008 of 27 November 2008 amending Council Regulation (EC) No 713/2005 imposing a definitive countervailing duty on imports of certain broad spectrum antibiotics originating in India

Published date29 November 2008
Subject MatterCommercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 319, 29 November 2008
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29.11.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 319/1

REGOLAMENTO (CE) N. 1176/2008 DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 713/2005 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni antibiotici ad ampio spettro originari dell’India

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare gli articoli 15 e 19,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

I. Inchiesta precedente e misure in vigore

(1) Con il regolamento (CE) n. 713/2005 (2), il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni antibiotici ad ampio spettro, in particolare amossicillina triidrato, ampicillina triidrato e cefalessina, non confezionati in dosi, forme o imballaggi per la vendita al minuto («il prodotto in esame»), di cui ai codici NC ex 2941 10 10, ex 2941 10 20 ed ex 2941 90 00 originari dell’India. L’aliquota del dazio è compresa tra il 17,3 % ed il 30,3 % per gli esportatori inseriti nell’elenco, con un’aliquota di dazio residuo del 32 % sulle importazioni di altri esportatori.

II. Apertura di un riesame intermedio parziale

(2) In seguito all’istituzione di un dazio compensativo definitivo, il governo dell’India («GOI») ha fatto osservare che le circostanze relative ai due regimi di sovvenzione (Duty Entitlement Passbook Scheme, DEPBS — Regime di credito sui dazi d’importazione — e Income Tax Exemption Scheme, ITES — Regime di esenzione dall’imposta sul reddito nell’ambito della sezione 80 HHC della Income Tax Act) sono mutate e che tali mutamenti hanno carattere permanente. È stato perciò sostenuto che il livello di sovvenzione sarebbe probabilmente diminuito e la conseguente necessità di rivedere le misure istituite, in parte, su tali regimi.
(3) La Commissione ha esaminato gli elementi di prova presentati dal GOI e li ha ritenuti sufficienti a giustificare l’avvio di un riesame, in conformità dell’articolo 19 del regolamento di base. Sentito il comitato consultivo, la Commissione apriva d’ufficio, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3), un riesame intermedio parziale in base al regolamento (CE) n. 713/2005.
(4) Scopo dell’inchiesta sul riesame intermedio parziale è valutare la necessità di confermare, abolire o correggere le misure in vigore nei confronti delle imprese che abbiano beneficiato di uno, o di entrambi, i regimi di sovvenzione modificati allorché sono stati forniti elementi di prova sufficienti conformi alle pertinenti disposizioni dell’avviso di apertura. A seconda dei risultati del riesame intermedio parziale, sarà anche valutata la necessità di rivedere le misure applicabili ad altre imprese che abbiano collaborato all’inchiesta dalla quale è scaturito il livello delle misure in vigore, e/o della misura residua, applicabili a tutte le altre imprese.

III. Periodo dell’inchiesta

(5) L’inchiesta ha riguardato il periodo intercorso dal 1o aprile 2006 al 31 marzo 2007 («il periodo dell’inchiesta» — Review investigation period, o «RIP»).

IV. Parti interessate all’inchiesta

(6) La Commissione ha informato ufficialmente dell’apertura dell’inchiesta di riesame intermedio parziale il GOI, i produttori esportatori indiani che hanno collaborato all’inchiesta precedente, indicati nel regolamento (CE) n. 713/2005, elencati nell’avviso di apertura del riesame intermedio parziale e considerati beneficiari di uno dei due regimi di sovvenzioni che sarebbero stati modificati, nonché i produttori comunitari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione. Le osservazioni presentate oralmente o per iscritto dalle parti sono state esaminate e, eventualmente, tenute nella debita considerazione.
(7) Dato il numero di parti che risultano interessate al presente riesame, è stato previsto il ricorso a tecniche di campionamento per l’inchiesta sulle sovvenzioni in conformità dell’articolo 27 del regolamento di base.
(8) Per fornire le informazioni necessarie al campionamento si sono manifestati solo due produttori esportatori. La Commissione non ha pertanto ritenuto necessario ricorrere al campionamento.
(9) Uno dei suddetti produttori esportatori ha tuttavia affermato, nella risposta data con il formulario sul campionamento, di non aver beneficiato dei due regimi di sovvenzione che sarebbero stati modificati (cioè Duty Entitlement Passbook Scheme — DEPBS e Income Tax Exemption Scheme — ITES, nell’ambito della sezione 80 HHC della Income Tax Act) né durante il periodo d’inchiesta che ha condotto alle misure in vigore né durante il RIP. Tale impresa non aveva inoltre collaborato all’inchiesta iniziale né è stata accertata alcuna particolare necessità di adeguare la misura residua applicabile a tutte le altre imprese, questa compresa. Non avendo soddisfatto i requisiti di ammissibilità relativi al campo di applicazione dell’inchiesta ai fini del riesame intermedio parziale, precisati al punto 4 dell’avviso di apertura, l’impresa non può pertanto partecipare alla presente inchiesta di riesame. L’impresa è stata informata di tale decisione.
(10) La Commissione ha inviato questionari all’unico produttore esportatore che abbia collaborato all’inchiesta e fosse ammissibile al presente riesame (Ranbaxy Laboratories Ltd) e al GOI. Hanno inviato risposte sia tale produttore che il GOI.
(11) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione delle sovvenzioni. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti parti interessate:
1) Governo dell’India Ministero del Commercio, New Delhi.
2) Produttori esportatori indiani Ranbaxy Laboratories Ltd, New Delhi.

V. Comunicazione delle informazioni e commenti sul procedimento

(12) Il GOI e le altre parti interessate sono state informate dei fatti essenziali e delle considerazioni in base alle quali si intende proporre di modificare l’aliquota del dazio applicabile all’unico produttore indiano che ha collaborato all’inchiesta e di prorogare le misure in vigore per tutte le altre imprese che non hanno collaborato al presente riesame intermedio parziale. L’uno e le altre hanno avuto un ragionevole lasso di tempo entro cui presentare osservazioni. Come esposto in prosieguo, si è tenuto il debito conto di tutte le comunicazioni e di tutti i commenti.

B. PRODOTTO IN ESAME

(13) Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso prodotto oggetto del regolamento (CE) n. 713/2005, cioè l’amossicillina triidrato, l’ampicillina triidrato e la cefalessina, non confezionati in dosi, forme o imballaggi per la vendita al minuto, di cui ai codici NC ex 2941 10 10, ex 2941 10 20 ed ex 2941 90 00, originario dell’India.

C. SOVVENZIONI

I. Introduzione

(14) Secondo le informazioni del GOI e dell’unico produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta e le risposte al questionario della Commissione, sono stati studiati i seguenti regimi in base ai quali si presume siano concesse sovvenzioni:
a) Advance Authorization Scheme — Regime di autorizzazione preventiva (noto in precedenza come Advance Licence Scheme — Regime di licenza preventiva);
b) Duty Entitlement Passbook Scheme — Regime di credito sui dazi d’importazione;
c) Export Promotion Capital Goods Scheme — Regime di esenzione dal dazio d’importazione sui beni strumentali;
d) Focus Market Scheme — Regime di crediti sui dazi all’esportazione;
e) Income Tax Schemes — Regimi di esenzione dall’imposta sul reddito;
Export Income Tax Exemption Scheme — Regime di esenzione dall’imposta sul reddito da esportazione;
Income Tax Incentive for Research and Development — Incentivi per ricerca e sviluppo a livello di imposta sul reddito;
f) Export Credit Scheme — Regime di crediti all’esportazione.
(15) I regimi da cui alle lettere a) a d) si fondano sul Foreign Trade (Development and Regulation) Act 1992 (No 22 of 1992) — Legge sul commercio estero (sviluppo e regolamentazione) n. 22 del 1992, entrata in vigore il 7 agosto 1992. Il Foreign Trade Act autorizza il GOI a prendere provvedimenti riguardanti la politica sulle esportazioni e le importazioni. Questi vengono raccolti negli «Export and Import Policy Documents», pubblicati ogni 5 anni dal ministero del Commercio e periodicamente aggiornati. Uno di questi «Export and Import Policy Document» riguarda il RIP del caso in questione: si tratta del piano quinquennale relativo al periodo dal 1o settembre 2004 al 31 marzo 2009 («EXIM-policy 04-09» — Politiche export-import 04-09). Il GOI ha anche fissato procedure di applicazione delle politiche export-import 04-09, pubblicandole nel «Handbook of Procedures — 1 September 2004 to 31 March 2009, Volume I» (HOP I 04-09) — «Manuale di procedura — 1o settembre 2004-31 marzo 2009», volume I. Anche tale manuale è aggiornato regolarmente.
(16) I regimi denominati Income Tax Schemes di cui alla lettera e) si fondano sulla Income Tax Act del 1961, modificata annualmente dalla legge finanziaria.
(17) Il regime denominato Export Credit Scheme di cui alla lettera f) si fonda sulle sezioni 21 e 35A del Banking Regulation Act 1949 (legge bancaria del 1949), che permette alla Reserve Bank of India —
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