Council Regulation (EC) No 1754/2004 of 4 October 2004 amending Regulation (EC) No 176/2000 amending Regulation (EC) No 1015/94 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of television camera systems originating in Japan

Published date12 October 2004
Subject MatterCommercial policy,Dumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 313, 12 October 2004
L_2004313IT.01000101.xml
12.10.2004 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 313/1

REGOLAMENTO (CE) N. 1754/2004 DEL CONSIGLIO

del 4 ottobre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 176/2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 1015/94 che istituisce un dazio antidumping definitivo sull'importazione di sistemi di telecamere originari del Giappone

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento di base»),

vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PRECEDENTE FASE DEL PROCEDIMENTO

(1) Con il regolamento (CE) n. 1015/94 (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere (STC) originari del Giappone. Successivamente, il Consiglio ha confermato il dazio antidumping definitivo con il regolamento (CE) n. 2042/2000 (3) a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
(2) Con l'articolo 1, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 1015/94 e del regolamento (CE) n. 2042/2000 («i regolamenti definitivi»), il Consiglio ha esplicitamente escluso dal campo d'applicazione del dazio antidumping i sistemi di camere professionali elencati nell'allegato dei regolamenti definitivi («l'allegato»), ovvero i sistemi di camere professionali di qualità superiore, che tecnicamente rientrano nella definizione del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, dei regolamenti definitivi, ma che non possono essere considerate telecamere per la diffusione.
(3) Con lettera ricevuta dalla Commissione il 15 aprile 1999, il produttore esportatore Ikegami Tsushinki Co. Ltd («la Ikegami») ha chiesto di aggiungere all'allegato alcuni nuovi modelli di sistemi di camere professionali con relativi accessori e di escluderli quindi dal campo di applicazione dei dazi antidumping. Nel gennaio 2000, con il regolamento (CE) n. 176/2000 (4) (il «regolamento recante modifica»), il Consiglio ha accolto tale richiesta ed ha modificato in tal senso il regolamento (CE) n. 1015/94. A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 176/2000, la modifica è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, ovvero il 28 gennaio 2000.

B. ESAME IN OGGETTO

(4) Le istituzioni comunitarie sono state informate dell’opportunità di applicare retroattivamente il regolamento recante modifica, nella misura in cui modifica l’allegato del regolamento (CE) n. 1015/94.
(5) Infatti un produttore esportatore, vale a dire la Ikegami, ha dovuto versare il dazio antidumping definitivo su tutte le esportazioni di sistemi di camere professionali oggetto del regolamento recante modifica effettuate prima della data di entrata in vigore di tale regolamento, vale a dire prima del 28 gennaio 2000, anche se gli stessi modelli sono stati successivamente esentati dal dazio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera e), dei regolamenti definitivi.
(6) In tale contesto il produttore esportatore interessato ha fatto anche riferimento alla prassi adottata dalle istituzioni comunitarie nei precedenti casi analoghi, in base alla quale la modifica dell'allegato è stata in generale applicata retroattivamente, se del caso, a partire dalla data della richiesta. Pertanto, il produttore esportatore in questione ha chiesto che la modifica dell'allegato di cui al regolamento recante modifica venisse applicata dalla data di ricezione da parte della Commissione della relativa richiesta di esenzione dal dazio definitivo, vale a dire dal 15 aprile 1999, conformemente alla prassi consolidata delle istituzioni comunitarie.
(7) La Commissione ha verificato se l’applicazione retroattiva del
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT