Council Regulation (EC) No 2014/2006 of 19 December 2006 amending Regulation (EC) No 2505/96 opening and providing for the administration of autonomous Community tariff quotas for certain agricultural and industrial products

Published date29 December 2006
Subject MatterCustoms duties: Community tariff quotas,Agriculture and Fisheries,Industry
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 384, 29 December 2006
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29.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 384/20

REGOLAMENTO (CE) N. 2014/2006 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il 20 dicembre 1996 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2505/96 (1). Dal momento che è necessario soddisfare il fabbisogno comunitario per i prodotti in questione alle condizioni più favorevoli, occorre prorogare o adeguare alcuni degli attuali contingenti tariffari e aprirne dei nuovi a dazio ridotto o nullo per volumi adeguati, senza perturbare i mercati di tali prodotti.
(2) Poiché il volume di un contingente tariffario comunitario è insufficiente a soddisfare il fabbisogno dell'industria comunitaria nell'attuale periodo contingentale, occorre aumentarlo con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2007.
(3) La Comunità non ha più interesse a mantenere nel 2007 i contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti che hanno beneficiato di una sospensione dei dazi nel 2006. È pertanto opportuno che tali prodotti siano soppressi dalla tabella che figura nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96.
(4) Poiché le modifiche da apporre sono in numero elevato, per ragioni di chiarezza occorre che l'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 sia interamente sostituito.
(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2505/96.
(6) In considerazione dell'importanza economica del presente regolamento è opportuno invocare i motivi di urgenza di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica.
(7) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente, poiché si applica dal 1o gennaio 2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 il volume del contingente tariffario di cui al numero d'ordine 09.2981 è fissato a 260 000 unità per il periodo contingentale compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2006.

Articolo 3

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96, per il periodo contingentale compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2007:

il volume del contingente tariffario di cui al numero d'ordine 09.2002 è fissato a 1 000 tonnellate,
il volume del contingente tariffario di cui al numero d'ordine 09.2030 è fissato a 1 000 tonnellate,
il volume del contingente tariffario di cui al numero d'ordine 09.2612 è fissato a 1 900 tonnellate,
il volume del contingente tariffario di cui al numero d'ordine 09.2620 è fissato a 1 000 000 di unità,
il volume del contingente tariffario di cui al numero d'ordine 09.2727 è fissato a 15 000 tonnellate.

Articolo 4

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 sono inseriti i contingenti tariffari di cui ai numeri d'ordine 09.2920, 09.2970, 09.2972 e 09.2977, con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Articolo 5

I contingenti tariffari di cui ai numeri d'ordine 09.2026, 09.2853, 09.2976 e 09.2981 sono chiusi con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA


(1) GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 962/2006 (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Numero d'ordine Codice NC Suddivisione Taric Descrizione delle merci Volume del contingente Dazio contingentale (%) Periodo contingentale
09.2002 ex 2928 00 90 30 Fenilidrazina 1 000 tonnellate 0 1.1-31.12
09.2003 ex 8543 70 90 63 Generatore di frequenze controllato in tensione, consistente di elementi attivi e passivi montati su un circuito stampato e contenuti in una cassa le cui dimensioni esterne non superano 30 × 30 mm 1 400 000 unità 0 1.1-31.12
09.2030 ex 2926 90 95 74 Clorotalonil 1 000 tonnellate 0 1.1-31.12
09.2140 ex 3824 90 98 98 Miscuglio di ammine terziarie, contenente in peso:
2,0-4,0 % di N,N-dimetil-1-octanamine
94 % come minimo di N,N-dimetil-1-decanamine
2 % al massimo di N,N-dimetil-1-dodecanamine e più
4 500 tonnellate 0 1.1-31.12
09.2602 ex 2921 51 19 10 o-Fenilendiammina 1 800 tonnellate 0 1.1-31.12
09.2603 ex 2931 00 95 15 Tetrasolfuro di bis(3-trietossisililpropile) 4 500 tonnellate 0 1.1-31.12
09.2604 ex 3905 30 00 10 Alcole polivinilico, anche contenente gruppi di acetali sotto forma di sale sodico di 5-(4-acido-2-solfobenziliden)-3-(formilpropil)-rodanina 100 tonnellate 0 1.1-31.12
09.2610 ex 2925 29 00 20 Cloruro di (clorometilen)dimetilammino 100 tonnellate 0 1.1-31.12
09.2611 ex 2826 19 90 10 Fluoruro di calcio avente tenore totale di alluminio, magnesio e sodio uguale o inferiore a 0,25 mg/kg, in polvere 55 tonnellate 0 1.1-31.12
09.2612 ex 2921 59 90 30 Dicloridrato di 3,3′-diclorobenzidina 1 900 tonnellate 0 1.1-31.12
09.2615 ex 2934 99 90 70 Acido ribonucleico 110 tonnellate 0 1.1-31.12
09.2616 ex 3910 00 00 30 Polidimetilsiloxan con un grado di polimerizzazione di 2 800 unità monomeriche (± 100) 1 300 tonnellate 0 1.1-31.12
09.2618 ex 2918 19 85 40 Acido (R)-2-cloromandelico 100 tonnellate 0 1.1-31.12
09.2619 ex 2934 99 90 71 2-Tienilacetonitrile 80 tonnellate 0 1.1-31.12
09.2620 ex 8526 91 20 20 Unità del sistema GPS avente la funzione di determinare la posizione 1 000 000 unità 0 1.1-31.12
09.2624 2912 42 00 Etilvanillina (3-etossi-4-idrossibenzaldeide) 425 tonnellate 0 1.1-31.12
09.2625 ex 3920 20 21 20 Pellicole di polimeri di polipropilene, biassialmente orientati, di spessore uguale o superiore a 3,5 μm, ma inferiore a 15 μm, con larghezza uguale o superiore a 490 mm, ma non superiore a 620 mm, destinate alla produzione di condensatori di potenza (1) 170 tonnellate 0 1.1-31.12
09.2627 ex 7011 20 00 55 Schermi di vetro, il cui diametro diagonale misurato tra i due angoli esterni è uguale a 814,8 mm (± 1,5 mm), con una translucidità del 51,1 % (± 2,2 %) e uno spessore di riferimento di 12,5 mm 500 000 unità 0 1.1-31.12
09.2628 ex 7019 52 00 10 Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m2 (±10 g/m2), normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili o a telaio fisso 350 000 m2 0 1.1-31.12
09.2629 ex 7616 99 90 85 Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (1) 240 000 unità 0 1.1-31.12
09.2703 ex 2825 30 00 10 Ossidi e idrossidi di vanadio, destinati esclusivamente alla fabbricazione di leghe (1) 13 000 tonnellate 0 1.1-31.12
09.2713 ex 2008 60 19 10 Ciliegie dolci, conservate in alcole, di diametro non superiore a 19,9 mm, senza nocciolo, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato:
aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 %
aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore o uguale al 9 % (1)
2 000 tonnellate 10 (3) 1.1-31.12
ex 2008 60 39 10
09.2719 ex 2008 60 19 20 Ciliegie acide (Prunus cerasus) conservate in alcole, di diametro non superiore a 19,9 mm, destinate alla fabbricazione di
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