Council Regulation (EC) No 247/2008 of 17 March 2008 amending Regulation (EC) No 1234/2007 establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

Published date19 March 2008
Subject MatterCommon organisation of agricultural markets
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 76, 19 March 2008
L_2008076IT.01000101.xml
19.3.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 76/1

REGOLAMENTO (CE) N. 247/2008 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) L’aiuto alla trasformazione per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa, contenenti al massimo il 7,5 % di impurità e di canapuli o capecchi, si applica fino al termine della campagna di commercializzazione 2007/2008. Tuttavia, in considerazione della tendenza favorevole rilevata sul mercato di questo tipo di fibre, oggetto del regime di aiuto in vigore, e al fine di favorire il consolidamento di prodotti innovativi e dei loro sbocchi di mercato, è opportuno prorogare l’applicazione del suddetto regime di aiuto fino al termine della campagna di commercializzazione 2008/2009.
(2) Il regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre (1), prevede un aumento dell’aiuto alla trasformazione per le fibre lunghe di lino a partire dalla campagna di commercializzazione 2008/2009. Questo regolamento è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio a decorrere dalla campagna 2008/2009. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono state formulate tenendo conto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1673/2000 come sarebbero state applicate a partire dalla suddetta campagna, fissando pertanto l’aiuto al livello previsto. Dato che l’aiuto alla trasformazione per le fibre corte è mantenuto fino al termine della campagna di commercializzazione 2008/2009, è opportuno, per tale campagna supplementare, mantenere l’aiuto alla trasformazione per le fibre lunghe di lino al livello finora previsto nel regolamento (CE) n. 1673/2000 fino al termine della campagna 2007/2008.
(3) Al fine di promuovere la produzione di fibre corte di lino e di fibre di canapa di alta qualità, l’aiuto è concesso per le fibre contenenti al massimo il 7,5 % di impurità e di canapuli o capecchi. Gli Stati membri possono tuttavia derogare a questo limite e concedere l’aiuto alla trasformazione anche per le fibre corte di lino contenenti una percentuale di impurità e di canapuli o capecchi compresa tra il 7,5 % e il 15 % nonché per le fibre di canapa contenenti una percentuale di impurità e di canapuli o capecchi compresa tra il 7,5 % e il 25 %. Poiché tale possibilità è prevista solo fino al termine della campagna di commercializzazione 2007/2008, è necessario autorizzare gli Stati membri a derogare al suddetto limite per un’altra campagna.
(4) Poiché si sono sviluppati nuovi sbocchi di mercato, occorre garantire un livello minimo di approvvigionamento di materie prime. Per continuare ad assicurare un congruo livello di produzione in ciascuno Stato membro, si deve prorogare il periodo di applicazione dei quantitativi nazionali garantiti.
(5) Per sostenere la produzione tradizionale di lino in talune regioni dei Paesi Bassi, del Belgio e della Francia è stato finora concesso un aiuto complementare. È necessario prorogare questo aiuto temporaneo fino al termine della campagna di commercializzazione 2008/2009 per consentire il graduale adattamento delle strutture aziendali alle nuove condizioni di mercato.
(6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1234/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è così modificato:

1) nella parte II, titolo I, capo IV, sezione I, il titolo della sottosezione II è sostituito dal seguente: «Sottosezione II Lino e canapa destinati alla produzione di fibre»;
2) l’articolo 91 è così modificato:
a) il paragrafo 1, primo comma è sostituito dal seguente: «1. L’aiuto per la trasformazione di lino destinato alla produzione di fibre lunghe è concesso al primo trasformatore riconosciuto in funzione della quantità di fibre effettivamente ottenute dalla paglia per la quale è stato stipulato un contratto di compravendita con un agricoltore. Durante la campagna di commercializzazione 2008/2009 l’aiuto è concesso alle stesse condizioni anche per la trasformazione di lino destinato alla produzione di fibre corte e di canapa destinata alla produzione di fibre.»;
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Ai fini della presente sottosezione per “primo trasformatore riconosciuto” si intende la persona fisica o giuridica, o l’associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dal suo status giuridico secondo il diritto nazionale e da quello dei suoi membri, che è stato riconosciuto dall’autorità competente dello Stato membro sul cui territorio sono situati i suoi impianti per la produzione di fibre di lino o di canapa.»;
3) l’articolo 92, paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L’importo dell’aiuto alla
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