Council Regulation (EC) No 248/2008 of 17 March 2008 amending Regulation (EC) No 1234/2007 as regards the national quotas for milk
Published date | 19 March 2008 |
Subject Matter | Common organisation of agricultural markets |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 76, 19 March 2008 |
19.3.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 76/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 248/2008 DEL CONSIGLIO
del 17 marzo 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda le quote nazionali per il latte
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) | L’allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), stabilisce le quote nazionali per il latte per i sette periodi di dodici mesi aventi inizio il 1o aprile 2008 nell’ambito del regime delle quote latte per il contenimento della produzione. |
(2) | A norma dell’articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, dette quote sono fissate fatto salvo un eventuale riesame alla luce della situazione generale del mercato e delle condizioni particolari esistenti in taluni Stati membri. |
(3) | Il Consiglio ha chiesto alla Commissione di preparare una relazione sulle prospettive di mercato nel settore, una volta completate le riforme del 2003 relative all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, al fine di valutare l’opportunità di procedere all’assegnazione di quote supplementari. |
(4) | La relazione è stata elaborata e le sue conclusioni sono che la situazione attuale del mercato comunitario e del mercato mondiale e l’evoluzione prevista di qui al 2014 consentono un ulteriore aumento del 2 % delle quote, per favorire la produzione nella Comunità di maggiori quantitativi di latte e soddisfare la domanda di prodotti lattiero-caseari emergente dal mercato. |
(5) | È pertanto opportuno aumentare del 2 %, a decorrere dal 1o aprile 2008 le quote di tutti gli Stati membri riportate nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
(6) | È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1234/2007, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il punto 1 dell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007 è sostituito da quello riportato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo...
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