Council Regulation (EC) No 360/2000 of 14 February 2000 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of dead-burned (sintered) magnesia originating in the People's Republic of China

Published date18 February 2000
Subject MatterCommercial policy,Dumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 46, 18 February 2000
EUR-Lex - 32000R0360 - IT 32000R0360

Regolamento (CE) n. 360/2000 del Consiglio, del 14 febbraio 2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di magnesite calcinata a morte (sinterizzata) originaria della Repubblica popolare cinese

Gazzetta ufficiale n. L 046 del 18/02/2000 pag. 0001 - 0010


REGOLAMENTO (CE) N. 360/2000 DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 2000

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di magnesite calcinata a morte (sinterizzata) originaria della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), in particolare gli articoli 9 e 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

(1) Nel dicembre 1993 sono state istituite, con regolamento (CE) n. 3386/93(2) del Consiglio, misure antidumping definitive, sotto forma di un dazio variabile associato a un prezzo minimo all'importazione di 120 ECU/t, sulle importazioni di magnesite calcinata a morte (sinterizzata) (in seguito denominata MCM) originaria della Repubblica popolare cinese (in seguito denominata RPC). L'inchiesta da cui sono scaturite dette misure riguardava il periodo compreso tra il 1o luglio 1990 e il 30 giugno 1991.

2. Domanda di riesame

(2) A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di MCM originaria della RPC(3), nel giugno 1998 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame delle suddette misure ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 (in seguito denominato "regolamento di base").

(3) La richiesta è stata presentata da Eurometaux per conto di produttori comunitari (in seguito denominati "produttori denunzianti") che rappresentano complessivamente il 62 % della produzione comunitaria di MCM.

(4) La richiesta viene motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio della reiterazione del dumping e del pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Avendo stabilito, sentito il comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'inizio di un riesame, la Commissione ha aperto un'inchiesta(4) ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

3. Inchiesta

(5) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame i produttori comunitari denunzianti, gli esportatori e i produttori esportatori della RPC (in seguito denominati "esportatori cinesi"), gli importatori e le loro associazioni rappresentative notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del governo del paese esportatore. La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti suddette e a quanti si sono manifestati entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Essa ha inoltre avvisato dell'apertura dell'inchiesta tre produttori noti della Turchia, scelta come paese analogo, inviando loro questionari. La Commissione, infine, ha dato alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

(6) Tutti i produttori comunitari denunzianti hanno risposto al questionario, contrariamente agli esportatori/produttori esportatori cinesi e agli importatori. Un importatore, tuttavia, ha reso note le sue osservazioni per iscritto, mentre un altro ha fornito alcune informazioni. Due utilizzatori hanno risposto al questionario e un altro ha fornito alcune informazioni.

(7) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare la probabilità che il dumping e il pregiudizio continuassero o si ripetessero e per accertare l'interesse comunitario. Sono state effettuate visite di controllo presso le sedi delle seguenti società:

a) Produttori comunitari denunzianti:

- Grecian Magnesite SA, Atene (Grecia),

- Magnesitas Navarras, Pamplona (Spagna);

b) Produttore del paese analogo

- Kümas AS, Kütahya (Turchia);

c) Utilizzatori della Comunità:

- Sambre et Dyle (Belgio),

- Bet-Ker Oy (Finlandia).

(8) L'inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo dal 1o gennaio 1998 al 31 dicembre 1998 (in seguito denominato "PI"). L'inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo dal 1o gennaio 1994 alla fine del PI (in seguito denominato "PIP").

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

(9) Il prodotto in esame è la magnesite naturale calcinata a morte (MCM) ottenuta dalla magnesite, ossia dal carbonato di magnesio presente in natura. Per produrre l'MCM, il carbonato di magnesio dev'essere estratto, macinato, selezionato e successivamente cotto in forno a temperature comprese tra 1500 e 2000 °C. Si ottiene così una MCM con un tenore di MgO (ossido di magnesio) compreso tra l'80 e il 98 %. Le principali impurità presenti nella MCM sono SiO2, Fe2O3, Al2O3, CaO e B2O3 (rispettivamente, ossido di silicio, di ferro, di alluminio, di calcio e di boro). L'MCM viene utilizzata soprattutto nell'industria dei materiali refrattari, per produrre refrattari formati e non. Non essendovi differenze di rilievo per quanto riguarda le principali caratteristiche chimiche e fisiche, l'intercambiabilità e gli usi del prodotto in questione, i diversi tipi di MCM vanno considerati un unico prodotto ai fini della presente inchiesta.

2. Prodotto simile

(10) Un utilizzatore del prodotto in questione ha dichiarato che la MCM originaria della RPC non è un prodotto simile a quella prodotta e venduta nella Comunità, adducendo differenze fra determinate caratteristiche tra cui la qualità. Dall'inchiesta è risultato che la magnesite è estratta e trasformata in MCM secondo processi analoghi e che la MCM viene utilizzata per produrre la stessa gamma di prodotti refrattari. Anche se i metodi di estrazione, il tenore di MgO del giacimento e il metodo di produzione possono variare, queste differenze non incidono in misura significativa sul prodotto finito e non sono tali da giustificare l'affermazione secondo la quale la MCM originaria della RPC e quella prodotta nella Comunità si distinguono per caratteristiche chimiche e fisiche. Questo d'altronde è confermato dal fatto che i produttori comunitari e gli esportatori cinesi hanno una serie di clienti in comune.

(11) Si considera pertanto che la MCM esportata nella Comunità dalla RPC, quella prodotta e venduta dall'industria comunitaria denunziante nella Comunità e quella prodotta e venduta nel mercato interno in Turchia siano prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. PROBABILITÀ CHE IL DUMPING CONTINUI

1. Osservazioni preliminari

(12) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, scopo di questo tipo di riesame relativo agli aspetti del dumping è stabilire se la scadenza delle misure possa portare a una continuazione o a una reiterazione del dumping.

2. Paese analogo

(13) Nel determinare il valore normale si è tenuto conto del fatto che, ai fini della presente inchiesta, il valore normale relativo alle importazioni dalla RPC ha dovuto basarsi sui dati di un paese terzo ad economia di mercato. In questo contesto, nell'avviso di apertura del presente riesame si è indicata la Turchia quale paese terzo ad economia di mercato adeguato. Un importatore non collegato ha sostenuto che la Turchia non era un paese adeguato, in quanto l'accesso alle materie prime in Turchia sarebbe più difficile che in Cina: le miniere di magnesite turche non goderebbero degli stessi vantaggi naturali di quelle della RPC, cosicché i loro costi di estrazione e di trasformazione sarebbero superiori a quelli delle miniere cinesi. Lo stesso importatore, inoltre, ha sostenuto che il mercato interno turco sarebbe troppo modesto per poter rappresentare il mercato cinese. Questo importatore, però, non ha suggerito alcun paese terzo ad economia di mercato alternativo.

(14) La Commissione ha analizzato se la Turchia, già utilizzata come paese terzo ad economia di mercato nell'inchiesta precedente, costituisse ancora una scelta ragionevole. In particolare, è emerso che almeno tre società turche producevano e vendevano MCM in Turchia in quantitativi significativi in concorrenza tra loro e con esportatori di altri paesi. La questione della maggiore facilità di accesso alle materie prime nella RPC rispetto alla Turchia era già stata affrontata nell'inchiesta originale e non sono stati presentati nuovi elementi di prova per modificare la conclusione che la Turchia costituiva un paese terzo ad economia di mercato appropriato. Qualora si dovesse dimostrare l'esistenza di tali differenze, si potrebbe tenerne conto apportando gli adeguamenti necessari ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base (cfr. considerando 19). Alla luce di quanto sopra, si è inviata una richiesta di collaborazione ai tre produttori turchi conosciuti, uno dei quali ha accettato di collaborare.

3. Valore normale

(15) Per la determinazione del valore normale, la Commissione ha esaminato in primo luogo, per l'unico produttore turco che ha collaborato, se il volume complessivo delle vendite interne del prodotto in esame fosse rappresentativo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, vale a dire se tali vendite rappresentassero più del 5 % del volume delle vendite del prodotto in esame per l'esportazione dalla RPC nella Comunità. Si è così accertato che dette vendite interne erano rappresentative.

Si è quindi verificato se si fossero effettuate vendite interne sufficienti del prodotto in esame nel corso di normali scambi commerciali, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di...

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