Council Regulation (EC) No 501/2009 of 15 June 2009 implementing Article 2(3) of Regulation (EC) No 2580/2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism and repealing Decision 2009/62/EC
Published date | 16 June 2009 |
Subject Matter | Common foreign and security policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 151, 16 June 2009 |
16.6.2009 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 151/14 |
REGOLAMENTO (CE) N. 501/2009 DEL CONSIGLIO
del 15 giugno 2009
che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga la decisione 2009/62/CE
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) | Il 26 gennaio 2009 il Consiglio ha adottato la decisione 2009/62/CE che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 (2), che stabilisce l’elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica tale regolamento. |
(2) | Il Consiglio ha fornito alla totalità delle persone, dei gruppi e delle entità, per i quali ciò si è rivelato praticamente possibile, la motivazione del loro inserimento nell’elenco di cui alla decisione 2009/62/CE. Nel caso di una persona le è stata fornita una modifica della motivazione nel marzo 2009. |
(3) | Mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3), il Consiglio ha informato le persone, i gruppi e le entità figuranti nell’elenco di cui alla decisione 2009/62/CE di avere deciso di mantenerli nell’elenco. Il Consiglio ha altresì informato le persone, i gruppi e le entità in questione della possibilità di presentare una richiesta volta ad ottenere la motivazione del Consiglio per il loro inserimento nell’elenco, a meno che una motivazione non sia già stata loro comunicata. |
(4) | Il Consiglio ha riesaminato integralmente l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001, come prescritto dall’articolo 2, paragrafo 3, dello stesso. A tale riguardo ha tenuto conto delle osservazioni presentate al Consiglio dalle persone interessate. |
(5) | Il Consiglio ha stabilito che non esiste più alcun motivo per mantenere talune persone nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001 e che l’elenco deve essere adattato di conseguenza. |
(6) | Il Consiglio ha concluso che le altre persone, gruppi ed entità elencati nell’allegato del presente regolamento sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all’applicazione di misure specifiche per combattere il terrorismo (4), che è stata presa una decisione nei loro confronti da parte di un’autorità competente ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, di tale posizione comune, e che essi dovrebbero continuare ad essere soggetti alle misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001. |
(7) | È opportuno aggiornare di conseguenza l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 è sostituito dall’elenco figurante nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
La decisione 2009/62/CE è abrogata.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addí 15 giugno 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
J. KOHOUT
(1) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.
(2) GU L 23 del 27.1.2009, pag. 25.
(3) GU C 136 del 16.6.2009, pag. 35.
(4) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.
ALLEGATO
Elenco delle persone, dei gruppi e delle entità di cui all’articolo 1
1. PERSONE
1. | ABOU, Rabah Naami (pseudonimo Naami Hamza; pseudonimo Mihoubi Faycal; pseudonimo Fellah Ahmed; pseudonimo Dafri Rèmi Lahdi) nato il 1o.2.1966 a Algeri (Algeria) (– membro di «al-Takfir» e «al-Hijra») |
2. | ABOUD, Maisi (pseudonimo «l'Abderrahmane svizzero») nato il. 17.10.1964 a Algeri (Algeria) (– membro di «al-Takfir» e «al-Hijra») |
3. | AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (pseudonimo ABU OMRAN; pseudonimo AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim) nato il 26.6.1967 a Qatif-Bab al Shamal, (Arabia saudita), cittadinanza saudita |
4. | AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, nato a Al Ihsa, (Arabia saudita), cittadinanza saudita |
5. | AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, nato il 16.10.1966 a Tarut, (Arabia saudita), cittadinanza saudita |
6. | ARIOUA, Kamel (pseudonimo Lamine Kamel) nato il 18.8.1969 a Constantine (Algeria) – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra» |
7. | ASLI, Mohamed (pseudonimo Dahmane Mohamed) nato il 13.5.1975 a Ain Taya (Algeria) – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra» |
8. | ASLI, Rabah nato il 13.5.1975 a Ain Taya (Algeria) – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra» |
9. | ATWA, Ali (pseudonimo BOUSLIM, Ammar Mansour; pseudonimo SALIM, Hassan Rostom), Libano, nato nel 1960 in Libano, cittadinanza libanese |
10. | BOUYERI, Mohammed (pseudonimo Abu ZUBAIR; pseudonimo SOBIAR; pseudonimo Abu ZOUBAIR), nato l'8.3.1978 a Amsterdam (Paesi Bassi) – membro |
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