Council Regulation (EC) No 501/2009 of 15 June 2009 implementing Article 2(3) of Regulation (EC) No 2580/2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism and repealing Decision 2009/62/EC

Published date16 June 2009
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 151, 16 June 2009
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16.6.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 151/14

REGOLAMENTO (CE) N. 501/2009 DEL CONSIGLIO

del 15 giugno 2009

che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga la decisione 2009/62/CE

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il 26 gennaio 2009 il Consiglio ha adottato la decisione 2009/62/CE che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 (2), che stabilisce l’elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica tale regolamento.
(2) Il Consiglio ha fornito alla totalità delle persone, dei gruppi e delle entità, per i quali ciò si è rivelato praticamente possibile, la motivazione del loro inserimento nell’elenco di cui alla decisione 2009/62/CE. Nel caso di una persona le è stata fornita una modifica della motivazione nel marzo 2009.
(3) Mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3), il Consiglio ha informato le persone, i gruppi e le entità figuranti nell’elenco di cui alla decisione 2009/62/CE di avere deciso di mantenerli nell’elenco. Il Consiglio ha altresì informato le persone, i gruppi e le entità in questione della possibilità di presentare una richiesta volta ad ottenere la motivazione del Consiglio per il loro inserimento nell’elenco, a meno che una motivazione non sia già stata loro comunicata.
(4) Il Consiglio ha riesaminato integralmente l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001, come prescritto dall’articolo 2, paragrafo 3, dello stesso. A tale riguardo ha tenuto conto delle osservazioni presentate al Consiglio dalle persone interessate.
(5) Il Consiglio ha stabilito che non esiste più alcun motivo per mantenere talune persone nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001 e che l’elenco deve essere adattato di conseguenza.
(6) Il Consiglio ha concluso che le altre persone, gruppi ed entità elencati nell’allegato del presente regolamento sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all’applicazione di misure specifiche per combattere il terrorismo (4), che è stata presa una decisione nei loro confronti da parte di un’autorità competente ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, di tale posizione comune, e che essi dovrebbero continuare ad essere soggetti alle misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001.
(7) È opportuno aggiornare di conseguenza l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 è sostituito dall’elenco figurante nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

La decisione 2009/62/CE è abrogata.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 15 giugno 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KOHOUT


(1) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

(2) GU L 23 del 27.1.2009, pag. 25.

(3) GU C 136 del 16.6.2009, pag. 35.

(4) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.


ALLEGATO

Elenco delle persone, dei gruppi e delle entità di cui all’articolo 1

1. PERSONE

1. ABOU, Rabah Naami (pseudonimo Naami Hamza; pseudonimo Mihoubi Faycal; pseudonimo Fellah Ahmed; pseudonimo Dafri Rèmi Lahdi) nato il 1o.2.1966 a Algeri (Algeria) (– membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»)
2. ABOUD, Maisi (pseudonimo «l'Abderrahmane svizzero») nato il. 17.10.1964 a Algeri (Algeria) (– membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»)
3. AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (pseudonimo ABU OMRAN; pseudonimo AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim) nato il 26.6.1967 a Qatif-Bab al Shamal, (Arabia saudita), cittadinanza saudita
4. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, nato a Al Ihsa, (Arabia saudita), cittadinanza saudita
5. AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, nato il 16.10.1966 a Tarut, (Arabia saudita), cittadinanza saudita
6. ARIOUA, Kamel (pseudonimo Lamine Kamel) nato il 18.8.1969 a Constantine (Algeria) – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»
7. ASLI, Mohamed (pseudonimo Dahmane Mohamed) nato il 13.5.1975 a Ain Taya (Algeria) – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»
8. ASLI, Rabah nato il 13.5.1975 a Ain Taya (Algeria) – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»
9. ATWA, Ali (pseudonimo BOUSLIM, Ammar Mansour; pseudonimo SALIM, Hassan Rostom), Libano, nato nel 1960 in Libano, cittadinanza libanese
10. BOUYERI, Mohammed (pseudonimo Abu ZUBAIR; pseudonimo SOBIAR; pseudonimo Abu ZOUBAIR), nato l'8.3.1978 a Amsterdam (Paesi Bassi) – membro
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